Art. 39
In caso di comproprietą dell' immobile distrutto o demolito a causa degli eventi sismici, l' entitą del contributo regionale sarą pari a quella che spetterebbe al comproprietario che avrebbe titolo al maggior contributo, qualora fosse unico proprietario, rispetto a quanto avrebbe a beneficiare in analoga ipotesi i rimanenti comproprietari.
Resta ferma tuttavia la comproprietą dell' immobile ricostruito.
Qualora l' immobile in comproprietą comprenda pił unitą abitative i contributi sulle singole unitą saranno pari alle provvidenze spettanti ai comproprietari pił favoriti a norma del precedente primo comma. Con decreto del Presidente della Giunta regionale saranno fissate le modalitą di applicazione del presente articolo.