Sono da considerarsi nuovi nuclei familiari ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, anche quelli che, costituitisi successivamente al 6 maggio 1976, ma prima della presentazione della domanda di contributo, siano composti da almeno due persone, staccatesi o da un nucleo familiare di cui facevano parte di fatto o da due distinti nuclei, e l' alloggio di uno di essi sia andato distrutto o demolito a seguito del sisma, ovvero, se danneggiato, sia nelle condizioni previste dal penultimo comma dell' articolo 49 citato.