Art. 32
Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 45, ultimo comma, e 47, secondo comma, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, possono, in attesa della erogazione del contributo regionale ed al fine di poter dar corso tempestivamente ai lavori di ricostruzione, accedere ad operazioni di prefinanziamento presso istituti di credito, assistite da contributo regionale.
L' importo del prefinanziamento concedibile non puņ superare il 50% della spesa ammissibile al contributo in conto capitale.
L' erogazione del 50% del contributo di cui al primo comma, viene disposta dal Sindaco direttamente in favore dell' Istituto di credito segnalato dal beneficiario e comporta l' estinzione dell' operazione di prefinanziamento.