<< Per coloro che alla data del sisma erano proprietari di un immobile distrutto o demolito, erano residenti ed occupavano effettivamente o stabilmente l' immobile stesso, ovvero essendo emigrati rientravano o dimoravano periodicamente nell' immobile stesso, e non erano - e non sono tuttora - proprietari di altra abitazione adeguata alle necessitā del loro nucleo familiare, č consentito un incremento fino al 20% dei parametri di cui al precedente quarto comma.
Ai fini di cui al comma precedente si intende adeguata l' abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia alla data di presentazione della domanda di contributo, con un minimo di due vani utili. >>