<< Nei Comuni classificati interamente montani ai sensi della
legge 3 dicembre 1971, n. 1102, purché compresi tra quelli indicati ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è consentita la ricostruzione in sito, in deroga alle norme urbanistiche ed igienico - sanitarie, previa deliberazione del Consiglio comunale e limitatamente ai volumi preesistenti, nel rispetto delle norme idrogeologiche.