Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della
legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni ed i pagamenti disposti dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli 5210, 5214 e 5372 dell' esercizio 1977 e dei corrispondenti capitoli dell' esercizio 1978, devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad uno dei predetti capitoli anziché all' altro, fermo rimanendo il limite di ciascun stanziamento dei capitoli stessi.