Art. 20
I soggetti interessati ai benefici di cui al
Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali non abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, ancora presentato richiesta di beneficiare delle provvidenze relative, sono tenuti - a pena di decadenza - a presentare la domanda ivi prevista entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli stessi soggetti, i quali richiedano che le provvidenze previste agli articoli 23 e 27 della medesima legge regionale siano determinate sulla base dell' importo risultante dal progetto esecutivo delle opere di riparazione, possono presentare - entro e non oltre il 30 giugno 1980 - il progetto esecutivo di tali opere, redatto secondo i criteri generali, previsti dall' articolo 4 della presente legge.
Nei confronti di tali soggetti, le provvidenze in conto capitale ed in conto interessi loro spettanti saranno concesse entro i limiti massimi ammessi, a seguito dell' applicazione degli indici parametrici relativi ai costi delle opere di riparazione, introdotti dal suindicato articolo 4.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 42, L. R. 55/1986
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, sesto comma, L. R. 55/1986
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 127, comma 1, L. R. 50/1990