Art. 16
Qualora, in seguito a schedatura dell' edificio a norma dell'
articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni, non si pervenga per qualsiasi motivo alla successiva catalogazione ed approvazione ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, l' interessato che non avesse presentato domanda di contributo ai sensi dell' articolo 6 o del
Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, potrà presentarla nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica - da effettuarsi a cura della Regione - della mancata catalogazione.
Coloro che non avessero presentato in tempo utile la domanda di contributo di cui al precedente comma, in seguito a comunicazione da parte del Comune che l' edificio di loro proprietà rientrava nell' ipotesi prevista dall'
articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, possono presentarla entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 41, primo comma, L. R. 55/1986
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 41, secondo comma, L. R. 55/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, L. R. 26/1988
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 47, L. R. 50/1990
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 5, L. R. 40/1996
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 7, L. R. 13/1998