Legge regionale 04 luglio 1979, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.
Art. 16
Qualora, in seguito a schedatura dell' edificio a norma dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni, non si pervenga per qualsiasi motivo alla successiva catalogazione ed approvazione ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, l' interessato che non avesse presentato domanda di contributo ai sensi dell' articolo 6 o del Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, potrà presentarla nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica - da effettuarsi a cura della Regione - della mancata catalogazione.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 41, primo comma, L. R. 55/1986
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 41, secondo comma, L. R. 55/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, L. R. 26/1988
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 47, L. R. 50/1990
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 5, L. R. 40/1996
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 7, L. R. 13/1998