Art. 11
Nell' ipotesi di cui all' articolo precedente e del successivo articolo 28 e per gli interventi previsti, saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario Generale Straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Nulla è innovato per quanto riguarda le procedure fino al momento della avvenuta approvazione dei progetti.
Da tale momento e fino al completamento delle opere il Segretario generale straordinario subentra in via esclusiva in ogni atto e procedimento, compreso il collaudo, che altrimenti sarebbero spettati a qualsiasi altro organo o ufficio.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 46/1980
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, primo comma, L. R. 57/1981
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, terzo comma, L. R. 57/1981
4 Terzo comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 58/1982
5 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 58/1982
6 Terzo comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 18/1984
7 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 29, L. R. 37/1993
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 47, L. R. 3/2002