Legge regionale 04 luglio 1979, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.
TITOLO VII
 Norme finali
Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 140, comma 10, L. R. 37/1993
Art. 67
 
Per un medesimo soggetto possono essere ammessi ai benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro modificazioni ed integrazioni, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, fino a due edifici, ciascuno nei limiti massimi di contributo previsti, qualora entrambi risultassero funzionali per cicli stagionali all' attività di allevamento zootecnico nell' esercizio della medesima impresa e vengano successivamente riutilizzati per almeno dieci anni nell' attività medesima.
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, primo comma, L. R. 2/1982
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, quinto comma, L. R. 55/1986
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 1, L. R. 30/1988
4 Articolo abrogato da art. 169, comma 1, L. R. 50/1990 , fermo restando il particolare regime transitorio previsto nel citato articolo .
5 Con effetto dalla data di inizio della settima legislatura del Consiglio regionale i pareri previsti dall' articolo 69 della L.R. 35/79 sono emessi dalla Commissione legislativa del Consiglio stesso competente in materia di edilizia.