La Regione, per le finalità di cui all' articolo 1, con l' obiettivo della riconcentrazione e riqualificazione urbana, della tutela del territorio agricolo, nel rispetto delle normative indicate dal PUR, provvede:
a) ad individuare, in collaborazione con gli Enti locali interessati, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno abitativo, urbano e rurale, nelle zone terremotate, distinguendo fra quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni, tenendo altresì conto dei vari piani di settore;
b) ad individuare, d' intesa con gli enti locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la popolazione presente per stato di necessità conseguente al sisma nei prefabbricati provvisori e quella che si trova in analoghe situazioni di disagio, ed a procedere ai successivi aggiornamenti semestrali;
c) a quanto stabilito all' articolo 50 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 ed a formare conseguentemente un programma di intervento poliennale 1979 - 1982, articolato in piani annuali, per l' utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, sulla base di quanto disposto dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Per le finalità di cui alla lettera a) la Segreteria generale straordinaria è autorizzata ad avvalersi, sentita la Commissione consiliare speciale, di apporti operativi e di consulenze esterni.