Art. 68
Ai fini della concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, si terranno in considerazione anche i nati successivamente al 6 maggio 1976 e fino alla data della concessione dei contributi stessi.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 2/1982