Art. 3
Al personale di cui al precedente articolo 1, si applicano, in quanto compatibili e per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alla
legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto concerne le mansioni del personale medesimo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Regolamento del personale dei centri di addestramento professionale alberghiero con esercizio alberghiero, approvato con decreto interministeriale del 20 maggio 1970.
In caso di assegnazione o trasferimento ad uffici diversi dall' IRFoP - Centro di formazione professionale alberghiero di Marina di Aurisina, al personale viene assegnata una delle specializzazioni previste dal Regolamento emanato con DPGR 10 novembre 1977, n. 01985, per la qualifica funzionale corrispondente al livello di inquadramento.