Art. 2
Per far fronte agli oneri derivanti dall' articolo 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 12 - Categoria III - il capitolo 3654 con la denominazione << Spese per il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione a esperti, enti pubblici o privati ed istituzioni >>.
Gli stanziamenti da iscriversi al precitato capitolo 3654 di nuova istituzione saranno determinati - ai sensi del
primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale, e ciņ entro il limite massimo di lire 300 milioni per ognuno degli esercizi 1979, 1980 e 1981.