Legge regionale 10 marzo 1979, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 22/05/1985
Istituzione di un fondo destinato alla progettazione di piani e di opere di preminente interesse per la Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 8
Con effetto dall' entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme di cui al
Capo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34
, all'
articolo 1, primo comma, della legge regionale 11 novembre 1975, n. 67
ed all'
articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1976, n. 45
.
Tuttavia per gli stanziamenti gią impegnati alla data dell' entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, continua ad operare la normativa prevista dalle medesime disposizioni.