Art. 4
Ai finanziamenti delle progettazioni si provvede su conforme delibera della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell' Assessore preposto alla Direzione della pianificazione e bilancio, sentite le Direzioni regionali competenti per materia e/o gli Enti ed Amministrazioni interessati.
Per quanto attiene alle progettazioni riguardanti la viabilitą, i trasporti e traffici, i porti e le attivitą emporiali, le deliberazioni della Giunta regionale saranno adottate su proposta dell' Assessore preposto alla corrispondente Direzione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 19, secondo comma, L. R. 14/1983 con effetto, ex articolo 21 della medesima legge, dal 1° gennaio 1983.
2 Parole soppresse al secondo comma da art. 18, quinto comma, L. R. 22/1985