Qualora, per effetto dell' inquadramento, al personale inquadrato ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge venisse attribuito un trattamento economico, ivi compresa l' indennitā integrativa speciale, inferiore al trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore del
DPR 25 novembre 1975, n. 902, al lordo dell' indennitā integrativa speciale e delle altre indennitā ed assegni comunque percepiti in modo continuativo, con esclusione dei premi di rendimento, delle quote di aggiunta di famiglia, dei compensi per lavoro straordinario e per indennitā di missione, č attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il trattamento precedente e quello di inquadramento.
L' assegno personale di cui al comma precedente verrā riassorbito in ragione di un terzo dell' aumento spettante con il passaggio alla qualifica funzionale superiore o con l' attribuzione delle successive posizioni tabellari e in ragione della metā dell' aumento spettante in base a miglioramenti di carattere generale fino all' integrale assorbimento.