Art. 20
In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla Tabella A allegata alla
legge 14 febbraio 1978, n. 11, viene aumentato in corrispondenza, per qualifica funzionale, al numero del personale che sarà inquadrato per effetto della presente legge e con decorrenza dalla data dell' inquadramento.
In conseguenza di quanto previsto al precedente articolo 19 il numero dei posti dell' organico del personale della qualifica di dirigente del ruolo unico regionale di cui alla Tabella A allegata alla
legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, viene altresì aumentato in corrispondenza del numero dei vincitori del concorso di cui al citato articolo 19.
Il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla Tabella A allegata alla
legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, viene altresì aumentato in corrispondenza, per qualifica funzionale, al numero del personale che è stato inquadrato in soprannumero per effetto della
legge regionale 15 marzo 1976, n. 2, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.