Il personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13 appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla
legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è inquadrato nella qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, purché svolga le mansioni proprie della qualifica funzionale corrispondente a detto titolo di studio, ovvero nella qualifica corrispondente alle mansioni svolte, anche se in possesso del titolo di studio superiore.