Art. 9
Pubblicazione sul BUR
Entro il 31 ottobre di ogni anno sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione l' elenco e le date delle nomine e delle designazioni di cui ai precedenti articoli 3 e 6 che dovranno essere effettuate nel corso dell' anno successivo.
L' elenco dovrà contenere:
a) la denominazione degli enti ed istituti pubblici cui le nomine e le designazioni si riferiscono;
b) le norme che ne disciplinano il conferimento;
c) gli organi od uffici regionali cui spetta di provvedere alla nomina e alla designazione.
Qualora, nel corso dell' anno successivo a quello della pubblicazione dell' elenco, occorra procedere a nomine o designazioni che non sia stato possibile includere nello elenco stesso, si procede alla pubblicazione integrativa secondo le modalità di cui al precedente comma.