Art. 7 quinquies
Comunicazione alla Presidenza
1. Coloro che sono stati nominati o designati ad una carica con la procedura di cui all' articolo 3 sono tenuti, entro dieci giorni dalla ricezione dell' avviso di nomina, a comunicare, per iscritto al Presidente della Giunta regionale, la propria accettazione, dichiarando nel contempo l' inesistenza delle cause ostative di cui all' articolo 7.
2. Qualora, successivamente alla nomina o alla designazione, sopravvenga una causa ostativa, l' interessato è tenuto a darne comunicazione immediata al Presidente della Giunta.
3. La mancanza o l' inesattezza delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l' interessato, comporta la decadenza dall' incarico; alla dichiarazione di decadenza si provvede con le modalità previste per la nomina con esclusione del parere della Giunta per le nomine.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 9/1993
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 15, comma 2, L. R. 9/1993