Art. 4
Per le condizioni, modalità e procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, valgono, per quanto applicabili, le disposizioni previste, per i settori di competenza, dalle leggi regionali 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni, 5 giugno 1967, n. 9 e successive modificazioni, 26 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni e 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni.
Limitatamente alle domande presentate da imprese commerciali o esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con esclusione di quelle già ammesse a contributo e per le quali sia intervenuto un provvedimento di revoca, i beni oggetto del contributo possono essere sostituiti da beni equivalenti, di valore non inferiore ai corrispondenti beni compresi tra quelli ammessi; in questo caso il contributo può essere confermato e l' obbligo di mantenere la destinazione commerciale deve essere stabilito, per la parte restante del periodo di contribuzione, in capo al nuovo bene.
Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 7, comma 1, L. R. 42/1990