Al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a breve termine delle piccole imprese industriali e commerciali e delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro, operanti nei Comuni indicati all' articolo 1 della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni a favore dei << fondi rischi >> dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, di cui alla
legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, ed al
Capo I della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi.