Art. 21
L' Amministrazione regionale č autorizzata ad acquistare obbligazioni della Sezione Autonoma del Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia fino ad un ammontare di spesa di lire 5 miliardi, a condizione che le obbligazioni medesimi siano costituite in serie speciale, a fronte degli investimenti effettuati da detta Sezione Autonoma nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge, siano rimunerate con l' interesse che sarā autorizzato dal Comitato interministeriale del credito e che, comunque, non potrā essere inferiore al 12%, e siano rimborsabili alla pari entro 20 anni secondo il piano di ammortamento da concordarsi con l' anzidetto Istituto.
Le modalitā dell' operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.