Legge regionale 03 giugno 1978, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 2
In applicazione delle disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma, punto 1), dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento anche se iniziati, purché non in data antecedente a quella del 6 maggio 1976, nei Comuni, di cui al precedente articolo 1, da imprese operanti nei settori industriale, commerciale, dello spettacolo e del turismo, limitatamente alle iniziative indicate alle lettere a) e b) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni, nonché delle attività di servizio complementari a tali settori riguardanti i trasporti, la pulizia e l' igiene, il trattamento per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti industriali, i centri meccanografici ed elettronici.
In conformità del secondo comma del punto 1) dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, a carico delle imprese, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.
Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 39/1979
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, secondo comma, L. R. 39/1979
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, primo comma, L. R. 2/1984
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, primo comma, L. R. 30/1984
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 51/1986
6 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 51/1986
7 Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, L. R. 51/1986
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 183, comma 1, L. R. 5/1994
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 107, comma 1, L. R. 13/1998