Per ottenere il contributo di cui all' articolo 12 le imprese devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, e le imprese artigiane all' ESA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda dev' essere corredata:
1) da una dichiarazione nella quale siano indicati gli oneri subiti e la loro motivazione;
2) da un elenco - e da corrispondente dichiarazione bancaria - dei titoli scaduti dei quali č rimasta sospesa l' esecuzione, ovvero:
- da un elenco delle fatture scadute, accompagnate dalla dichiarazione del debitore che attesta il mancato pagamento, e da un estratto del registro IVA in cui le medesime sono registrate, vistato per conformitā dall' Ufficio IVA competente, ovvero:
- da un estratto - conto, o altro documento bancario, che attesti gli oneri a carico dell' impresa, assunti successivamente al 6 maggio 1976.