Legge regionale 08 maggio 1978, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2007

Modifiche ed integrazioni alle norme concernenti il trattamento di missione del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori e Consiglieri regionali.
Art. 1
 
L' indennitā prevista all' art. 1, terzo comma, della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6, č ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina << super >> vigente nel tempo.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 36/1978
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 37, terzo comma, L. R. 81/1982
3 Primo comma abrogato da art. 7, comma 20, L. R. 22/2007