Legge regionale 04 maggio 1978, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 20/06/1985

Interventi regionali per agevolare la realizzazione di municipi e cimiteri.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 2 bis aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 25/1981
2 Articolo 2 ter aggiunto da art. 3, primo comma, L. R. 25/1981
Art. 1
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 25/1981
2 Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 29/1984
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, terzo comma, L. R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.
4 Parole aggiunte al primo comma da art. 21, primo comma, L. R. 25/1985
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 6, lettera d), L. R. 12/2009
Art. 2
Per le finalità di cui all' articolo precedente, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi una tantum.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, terzo comma, L. R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.
Art. 2 ter
I contributi di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concessi anche per opere in corso di costruzione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, primo comma, L. R. 25/1981
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, primo comma, L. R. 36/1984
Art. 3
 
Per le finalità di cui all' articolo 1 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio 1978, il limite di impegno di lire 70.000.000.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 70 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 6869 con la denominazione: << Contributi annui costanti per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento di municipi, nonché per la costruzione, l' ampliamento e la sistemazione di cimiteri >> e con lo stanziamento complessivo di lire 280 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 70 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 280 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito Fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 9 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.