Legge regionale 24 aprile 1978 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 05/12/1991

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge da art. 152, comma 1, L. R. 50/1990

TITOLO I

Norme modificative della legge regionale20 giugno 1977, n. 30

Art. 1

All' articolo 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunta la seguente lettera:

<< m) al recupero del minimo livello di ricettività abitativa mediante ricostruzione parziale o totale delle parti di edifici distrutte o demolite a causa del sisma >>.

Art. 2

Dopo il primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

<< Nelle opere di cui alla lettera a) del precedente comma sono compresi gli interventi provvisori strettamente necessari al puntellamento delle strutture ed alla difesa degli edifici dagli agenti atmosferici, ancorché effettuati prima dell' entrata in vigore della presente legge. >>

Art. 3

All' articolo 6, secondo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, le parole:

<< entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al presente comma >>

sono sostituite dalle parole:

<< entro il 31 dicembre 1978 >>.

Art. 4

All' articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

<< Nell' ipotesi che la quota di contributo, di cui al precedente quinto comma, non sia stata riscossa, all' interessato spetta, comunque, il contributo relativo sulle spese eventualmente già sostenute. >>

Art. 5

All' articolo 7, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunte le parole:

<< o con la maggioranza degli stessi >>.

Art. 6

Al primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è soppressa la parola << spontanea >>.

Art. 7

Al primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, all' ottava riga, dopo la parola << edifici >> sono aggiunte le parole: << anche non ad uso abitativo >>.

Art. 8

All' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunti i seguenti commi:

<< Le norme previste nei commi precedenti e nel successivo articolo 10 si applicano anche per gli ambiti edilizi, individuati ai sensi dell' articolo 11, i quali siano rappresentativi dei valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l' architettura locale.

L' esecuzione delle opere di riparazione e di restauro degli edifici considerati al presente articolo è subordinata alla stipulazione da parte dei proprietari interessati di una convenzione per la conservazione del loro stato e la destinazione a tutela dei valori suindicati, nonché per l' utilizzo dei vani eccedenti il fabbisogno dei proprietari. >>

Art. 9

L' articolo 9 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

<< Art. 9

Avuto riguardo agli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8, qualora i proprietari interessati non addivengano alla stipulazione della convenzione prevista dallo stesso articolo 8 entro un congruo termine dall' apposito invito del Comune, il Sindaco può ingiungere agli stessi di eseguire i lavori di riparazione o restauro entro il termine a tal fine stabilito.

Decorso tale termine senza che i proprietari inadempienti richiedano il rilascio della concessione ad edificare oppure senza che inizino i lavori nei tempi previsti, il Comune procede - previo nulla osta della Giunta regionale in ordine alla utilizzazione del bene per fini di pubblica utilità, nonché sull' entità dei lavori necessari per destinarlo all' uso previsto - all' espropriazione dell' immobile.

Concesso il nulla osta regionale ed espletate le formalità, di cui all' articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il Presidente della Giunta regionale dichiara l' intervento di pubblica utilità e la indifferibilità e l' urgenza delle opere previste.

A promuovere l' espropriazione degli immobili considerati dal presente articolo sono legittimati, con le modalità ivi previste, decorso il termine di cui al precedente secondo comma, altresì, le Province, i Consorzi di Comuni e le Comunità montane, nonché la Regione.

Gli immobili così acquisiti entrano a far parte del patrimonio indisponibile degli enti esproprianti per essere destinati all' uso o servizio pubblico previsto.

Qualora si tratti di abitazioni, a promuovere l' espropriazione sono legittimati gli Istituti Autonomi Case Popolari e le stesse entrano a far parte del patrimonio indisponibile degli enti predetti per essere assegnate in locazione semplice con precedenza ai sinistrati, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni. >>

Art. 10

Dopo l' articolo 9 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

<< Art. 9 bis

Qualora nell' ipotesi prevista all' articolo 9, primo comma, non si pervenga per qualsiasi causa all' espropriazione dell' immobile, il proprietario interessato può richiedere di beneficiare, per l' esecuzione delle opere di riparazione e restauro, delle provvidenze del Capo III della presente legge. >>

Art. 11

Dopo l' articolo 9 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

<< Art. 9 ter

I Comuni e gli Enti indicati nel quarto comma dell' articolo 9 possono procedere all' acquisizione degli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8 per destinarli ad uso della comunità, anche quando non si verifichino le circostanze indicate nei primi due commi dell' articolo 9 predetto. >>

Art. 12

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 44/1990

Art. 13

L' articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

<< Art. 12

Per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dal sisma ed appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, anche se in godimento a terzi, i progetti delle opere di riparazione possono essere redatti dall' Amministrazione regionale, dall' Azienda delle foreste della Regione o dal gruppo di cui al precedente articolo 7, lettera a).

I progetti, che vanno redatti con le modalità di cui all' articolo 5, possono comprendere, al punto b) del medesimo articolo, anche opere di adeguamento, miglioramento ed ampliamento ritenute necessarie per migliorare la funzionalità degli edifici.

Alla esecuzione delle opere provvedono l' Amministrazione regionale o la citata Azienda, secondo le rispettive competenze. >>

Art. 14

Dopo il secondo comma dell' articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

<< Per le opere provvisorie di puntellamento e di difesa degli agenti atmosferici, di cui al penultimo comma dell' articolo 5 della presente legge, si provvede mediante lettera di affidamento e relativo elenco dei prezzi, che sostituiscono il relativo progetto. >>

Art. 15

Il terzo comma dell' articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

<< Quando trattasi di edifici di edilizia residenziale pubblica, alla progettazione ed esecuzione delle opere - comprese quelle relative agli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita - provvedono i competenti Istituti Autonomi per le Case Popolari, ai quali potrà, altresì, essere affidata l' esecuzione delle opere di cui al primo comma del presente articolo. >>

Art. 16

Dopo il terzo comma dell' articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

<< Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari avranno altresì facoltà di intervenire secondo il disposto di cui al comma precedente, su concorde volontà della maggioranza degli assegnatari interessati, negli edifici di edilizia residenziale pubblica ove vi siano anche alloggi ceduti in proprietà od assegnati a riscatto o con patto di futura vendita. >>

Art. 17

Il quarto comma dell' articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dai seguenti:

<< Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari potranno intervenire, attraverso l' acquisizione di edifici danneggiati da riattare, sia all' interno che all' esterno delle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della presente legge - anche mediante l' utilizzo delle sovvenzioni straordinarie che agli stessi verranno destinate dalla speciale legge nazionale, di cui al primo comma dell' articolo 1 - al fine di venire incontro alle esigenze delle categorie dei meno abbienti.

L' assegnazione avrà luogo con precedenza a favore di coloro che già abitavano gli edifici acquisiti. >>

Art. 18

L' articolo 14 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

<< Art. 14

Le spese per l' acquisizione degli immobili, di cui ai precedenti articoli 9 e 9 ter, ivi comprese quelle per l' eventuale cessione volontaria degli immobili stessi, ai sensi dell' articolo 12, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle per i lavori di riparazione o restauro e per i lavori necessari per destinare il bene all' uso pubblico previsto, sono a carico dell' Amministrazione regionale.

Sono, pure, a carico dell' Amministrazione regionale le spese per quanto previsto al precedente articolo 13.

Ai fini suindicati, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati e, rispettivamente, nelle ipotesi di cui all' articolo 13, terzo e quarto comma, dei Presidenti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. >>

Art. 19

L' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

<< Art. 15

Nell' ipotesi prevista dall' articolo 6, secondo comma, lettera a), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo - desunto dal progetto esecutivo ivi previsto - delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, nelle seguenti misure, e a favore dei seguenti soggetti:

a) l' 80% - limitatamente all' alloggio o alla parte di alloggio contenuta entro il livello massimo di ricettività abitativa, definito ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera c) della presente legge - a favore dei proprietari ovvero assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita, purché occupanti prima del 6 maggio 1976 l' edificio o parte dell' edificio da riattare e residenti od abitualmente dimoranti, altresì, prima di tale data, nel Comune ove sorge l' immobile e, limitatamente all' alloggio abitualmente occupato, a favore dei lavoratori e loro familiari emigrati all' estero o in altri Comuni del territorio nazionale, sempreché non siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio;

b) il 60% a favore dei proprietari che abbiano stipulato con il Comune interessato una convenzione per l' utilizzo dell' edificio o parte dell' edificio dagli stessi non occupato ovvero per l' utilizzo dei vani eccedenti il loro fabbisogno, nonché a favore dei lavoratori e loro familiari emigrati all' estero o in altri Comuni del territorio nazionale, limitatamente all' alloggio abitualmente occupato, anche qualora siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio.

Qualora la riparazione attenga ad edifici di cui agli articoli 12 e 13, terzo comma - eccezion fatta per la riparazione degli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita - il contributo in conto capitale viene concesso nella misura intera del costo delle opere. >>

Art. 20

Il primo comma dell' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

<< Ai fini dell' ammissione ai contributi previsti agli articoli 15 e 16 della presente legge, i progetti esecutivi, elaborati nell' osservanza dei criteri, di cui all' articolo 4, e delle modalità fissate all' articolo 5, sono approvati - fatte salve le attribuzioni della competente Commissione edilizia comunale - in linea tecnica ed economica dal Sindaco, sentita una apposita Commissione costituita da cinque componenti il Consiglio comunale, di cui due rappresentanti della minoranza, e previo parere, limitatamente a quelli afferenti gli interventi previsti al predetto articolo 16, del gruppo tecnico, di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della presente legge. >>

Art. 21

Dopo l' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

<< Art. 17 bis

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, verranno determinati i criteri per lo aggiornamento dei contributi in relazione all' andamento dei costi nel settore edile.

Ai fini della determinazione dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge si applicano i criteri in vigore alla data del decreto di concessione dei contributi stessi.

Ai fini della determinazione dei contributi di cui allo articolo 27 della presente legge si applicano i criteri in vigore alla data dell' approvazione prevista dall' articolo 31. >>

Art. 22

Al primo comma dell' articolo 23 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, la frase:

<< Il contributo regionale per la riparazione degli edifici, di cui al precedente articolo 20, è determinato in misura pari all' 80% dell' importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino ad un contributo massimo: >>

è sostituita dalla seguente:

<< Il contributo regionale per la riparazione degli edifici è determinato in misura pari all' 80% dell' importo di stima risultante dal verbale di accertamento, di cui al precedente articolo 20, ovvero dell' importo risultante dal progetto approvato di cui al successivo articolo 27 e, comunque, fino ad un contributo massimo: >>

Art. 23

All' articolo 27, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<< b) dell' importo risultante dal progetto delle opere di riparazione comprensivo delle spese di progettazione e direzione dei lavori, redatto ed approvato secondo quanto disposto al successivo articolo 31 >>.

Art. 24

Il secondo comma dell' articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 è sostituito dal seguente:

<< Nel caso di mutuo di durata superiore ai 6 anni e fino a 20 anni, l' ammontare del contributo è pari alla differenza risultante dalla rata costante di un mutuo contratto ad un tasso non superiore al 14% e quella calcolata per l' ammortamento di un mutuo al tasso del 2%. >>

Art. 25

Il quarto comma dell' articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

<< Nel caso di mutuo di durata superiore a 6 anni e fino a 20 anni, il contributo non può essere concesso per importi mutuati inferiori a lire 4 milioni. >>

Art. 26

Il quinto comma dell' articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

<< Per la concessione del mutuo, gli interessati devono presentare all' Istituto mutuante una dichiarazione del Sindaco attestante l' ammontare della stima ovvero del progetto approvato e del contributo a fondo perduto, nonché copia dell' autorizzazione all' esecuzione delle opere di riparazione. >>

Art. 27

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 16, primo comma, L. R. 70/1978

Art. 28

L' articolo 29 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è abrogato.

Art. 29

Il primo comma dell' articolo 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 è sostituito dal seguente:

<< In alternativa ai contributi nel pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti o da contrarre, ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere - a richiesta degli interessati - contributi ventennali annui costanti nella misura dell' 8% della spesa ammissibile entro i limiti indicati dallo stesso articolo 27, primo comma, lettere a) e b). >>

Art. 30

Il terzo comma dell' articolo 32 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

<< I progetti relativi alle opere suindicate sono redatti con le modalità indicate al Capo II, articolo 5 della presente legge e sono approvati dal Sindaco. >>

Art. 31

Dopo il terzo comma dell' articolo 32 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

<< I contributi spettanti per le opere di riparazione degli edifici compresi nelle convenzioni, di cui al primo comma del presente articolo ed al successivo articolo 34, hanno titolo ad essere concessi in via prioritaria. >>

Art. 32

Dopo l' articolo 32 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

<< Art. 32 bis

Le spese relative alle prestazioni ed agli adempimenti previsti dal secondo comma dell' articolo 32 della presente legge sono a carico dell' Amministrazione regionale, la quale a tal fine e con carattere di priorità dispone aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. >>

Art. 33

Il primo comma dell' articolo 34 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

<< Ai fini dell' ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, gli interessati alle opere di riparazione di edifici compresi in convenzioni eventualmente già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, presentano, tramite il Comune interessato, apposita domanda. >>

TITOLO II

Norme integrative della legge regionale20 giugno 1977, n. 30

Art. 34

(1)(2)(3)

I soggetti interessati a beneficiare degli interventi previsti al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i quali abbiano ultimato, entro la data di decorrenza dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui al primo comma dell' articolo 4 della stessa legge, i lavori di riparazione dei danni conseguenti al sisma del maggio 1976 ed abbiano subito ulteriori danni per effetto degli eventi sismici successivi, ovvero i quali non abbiano per qualsiasi altra causa presentato nel termine posto dall' articolo 6, primo comma, della stessa legge, la domanda ivi prevista, sono autorizzati ad inoltrare, con le modalità stabilite, detta domanda entro il sessantesimo giorno dall' entrata in vigore della presente legge.

I soggetti suddetti, qualora intendano operare nelle forme di cui all' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono tenuti a presentare la dichiarazione ivi prevista entro il termine suindicato.

In tale ultimo caso, l' impegnativa di cui al predetto articolo 6, quarto comma, deve essere inoltrata entro gli ulteriori 20 giorni.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 1, L. R. 26/1988

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 152, comma 1, L. R. 50/1990

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, comma 1, L. R. 48/1991

Art. 35

(1)

Ai soggetti interessati a beneficiare degli interventi previsti al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i quali abbiano ultimato entro il 9 agosto 1977 i lavori di riparazione dei danni conseguenti al sisma del maggio 1976 ed abbiano subito ulteriori danni per effetto degli eventi sismici del settembre 1976, il contributo, di cui all' articolo 23 della predetta legge, è concesso sino ai limiti massimi ivi previsti sull' importo risultante dal progetto delle opere di riparazione, redatto ed approvato secondo quanto disposto all' articolo 31 della legge stessa.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 152, comma 1, L. R. 50/1990

Art. 36

(1)

I contributi, di cui al Capo II, articolo 16 ed al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificati ed integrati dalle norme della presente legge, possono essere concessi anche in favore di coloro i quali abbiano già ultimato entro il 9 agosto 1977 i lavori di riparazione conseguenti ai danni del sisma del 1976, su presentazione di una relazione tecnica illustrativa dei lavori eseguiti unitamente al certificato di contabilità finale dei lavori stessi ovvero ad altra documentazione comprovante la spesa sostenuta.

La domanda relativa deve essere presentata entro il termine previsto al precedente articolo 34, primo comma ed all' accertamento dei presupposti di ammissibilità provvede il Sindaco sulla base della documentazione prodotta e su parere dei gruppi tecnici, di cui al Capo II, articolo 7, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sentita la Commissione consiliare, di cui all' articolo 17 della stessa legge.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 152, comma 1, L. R. 50/1990

Art. 37

(3)(4)(10)(11)

I benefici previsti dai Capi II e III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere concessi anche in favore degli eventuali acquirenti a titolo oneroso o gratuito di alloggi non irrimediabilmente danneggiati dai sismi del 1976 e che sia conveniente recuperare, sempreché si tratti di soggetti sinistrati, di soggetti rientranti nelle categorie successibili, secondo le norme della successione legittima, ovvero di emigranti.

(5)

I benefici di cui al primo comma possono essere concessi soltanto se gli interessati non siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio ed utilizzino l' alloggio da riparare per le esigenze proprie e del nucleo familiare.

(6)(12)

Ai fini dell' applicazione del presente articolo, si considerano sinistrati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall' articolo 63 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

(7)

I requisiti previsti dai commi precedenti devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare.

(8)

Note:

Parole aggiunte al primo comma da art. 56, primo comma, L. R. 35/1979

Parole aggiunte al primo comma da art. 44, primo comma, L. R. 2/1982

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 2/1982

Articolo sostituito da art. 40, primo comma, L. R. 53/1984

Parole soppresse al primo comma da art. 41, comma 1, L. R. 50/1990

Secondo comma abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 50/1990

Terzo comma abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 50/1990

Quarto comma abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 50/1990

Quinto comma abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 50/1990

10  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 62, comma 1, L. R. 48/1991

11  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 131, comma 1, L. R. 37/1993

12  Derogata la disciplina del secondo comma da art. 131, comma 1, L. R. 37/1993

Art. 38

I benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, - limitatamente al contributo in conto capitale di cui all' articolo 23 della stessa legge - possono essere concessi, previo accertamento ai sensi dell' articolo 20 della medesima legge, anche nell' ambito dei Comuni non compresi nella delimitazione, di cui all' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, purché i danni sofferti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 ed i Comuni interessati abbiano acquisito entro il 31 dicembre 1976 la documentazione probante relativa ai danni medesimi.

Ai fini della concessione dei benefici di cui al precedente comma gli interessati presentano, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Sindaco.

L' erogazione dei contributi ha luogo previa detrazione della quota fissa indicata all' articolo 2, terzo comma, della legge regionale 24 settembre 1976, n. 56.

Art. 39

Per coloro i quali hanno presentato nel termine previsto all' articolo 6, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, la domanda a beneficiare degli interventi di cui al Capo II della stessa legge, il termine per presentare il progetto esecutivo delle opere di riparazione s' intende prorogato fino al 31 dicembre 1978.

Art. 40

Nel caso previsto dall' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla società cooperativa interessata può essere concessa sul contributo spettante ai sensi dell' articolo 16 della legge predetta, una anticipazione pari al 5 per cento dell' importo relativo, una volta approvato, nei modi indicati all' articolo 17, primo comma, della stessa legge, il progetto esecutivo delle opere.

Art. 41

Nel caso di raggruppamento di due o più Comuni, secondo i criteri stabiliti ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non si raggiunga - a maggioranza - l' intesa fra i Sindaci interessati all' assegnazione dei tecnici necessari per la costituzione dei gruppi previsti all' articolo 7, primo comma, lettera b) della predetta legge, alla stipulazione del disciplinare relativo può provvedersi, ai sensi dell' articolo 32, ultimo comma, della stessa legge regionale.

Art. 42

Le operazioni di rilevamento da svolgere per gli edifici non ancora rilevati alla data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, potranno essere richieste dai Sindaci, agli effetti di quanto stabilito agli articoli 20 e 25 della predetta legge, entro il trentesimo giorno dall' entrata in vigore della presente legge.

Alla nomina dei tecnici necessari per l' espletamento delle operazioni di rilevamento suindicate provvede il Presidente della Giunta regionale.

Art. 43

Le domande presentate agli istituti di credito ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, da soggetti non rientranti fra quelli di cui all' articolo 28, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono ammesse ai benefici previsti dalla stessa legge regionale, purché presentate entro il 20 giugno 1977, anche se sulle stesse gli Istituti di credito abbiano deliberato dopo la suddetta data.

Art. 44

Avuto riguardo ai contributi in conto interessi ovvero ai contributi annui costanti, concessi ai sensi degli articoli 27 e rispettivamente 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i Sindaci sono tenuti a trasmettere alla Segreteria generale straordinaria copia della certificazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione degli stessi, una volta redatta ai sensi e per gli effetti dell' articolo 24, primo comma della stessa legge.

Art. 45

Qualora i termini di ultimazione dei lavori fissati nei decreti di concessione dei contributi, di cui all' articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, così come modificato ed integrato dalla legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, siano scaduti senza che l' ultimazione dei lavori si sia verificata nei termini previsti e senza che gli interessati abbiano presentato prima della scadenza domanda di proroga, gli stessi possono richiedere, ai fini della liquidazione della quota residua del contributo spettante, la proroga necessaria entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

Art. 46

I progetti delle opere redatti dai gruppi di tecnici, di cui all' articolo 7, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, non sono soggetti ad alcun parere tecnico da parte di organi regionali.

I progetti esecutivi elaborati ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non soggetti alle disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, saranno consegnati ai Comuni corredati da una asseverazione del progettista dalla quale risultino essere state osservate le norme di cui all' articolo 15 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed il paragrafo C9 del DM 3 marzo 1975.

L' assolvimento di detto obbligo assorbe gli adempimenti di cui agli articoli 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 47

Esclusivamente ai fini di conseguire i livelli minimi di ricettività abitativa e di funzionalità fissati dal decreto del Presidente della Giunta regionale emesso ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i Sindaci sono autorizzati a rilasciare, sentita la Commissione edilizia comunale, concessioni ad edificare per lavori - assistiti da contributi regionali - di recupero statico e funzionale del patrimonio abitativo danneggiato dal sisma, anche in difformità dalle vigenti norme regolamentari o di attuazione degli strumenti urbanistici, sempreché non ostino ragioni di igiene o sicurezza pubblica.

Art. 48

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

I benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e quelli della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, non possono essere cumulati per le esigenze del medesimo nucleo familiare.

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, primo comma, L. R. 35/1979

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 67, primo comma, L. R. 35/1979

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 26/1988

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 50/1990

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 7, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 10, L. R. 50/1990

Articolo interpretato da art. 42, comma 1, L. R. 50/1990

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 158, comma 1, L. R. 50/1990

Articolo interpretato da art. 9, comma 1, L. R. 48/1991

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 9, L. R. 66/1991

10  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 40/1996

TITOLO III

Norme modificative ed integrative della legge regionale23 dicembre 1977, n. 63

Art. 49

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .

Art. 50

Salvaguardando l' esigenza di garantire la priorità degli interventi nelle zone maggiormente colpite dal sisma, l' Amministrazione regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, sentita la Commissione consiliare speciale, ripartisce e notifica a ciascun Comune interessato i fondi messi a disposizione per l' anno successivo per gli interventi di cui all' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, lettere a), b), c), d), ed e).

Art. 51

Al terzo comma, lettera i), dell' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 dopo le parole << il piano >> sono aggiunte le parole << di spesa e >>.

Art. 52

Il secondo comma dell' articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

<< Il programma è poi comunicato alla Regione. >>

Art. 53

All' articolo 21, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole << sul programma degli interventi >> sono aggiunte le parole << di cui alla lettera f) dell' articolo precedente >>.

Art. 54

All' articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono aggiunti i seguenti commi:

<< L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, altresì, le spese necessarie per la redazione degli strumenti urbanistici, di cui al Titolo I, Capo II, della presente legge.

I fondi occorrenti saranno messi a disposizione dei Sindaci interessati con ordini di accreditamento, una volta approvati, ai sensi degli articoli 12 e 16, gli strumenti urbanistici relativi, ovvero, nell' ipotesi di cui all' articolo 15, dopo verifica da parte della Regione dell' ammissibilità dello strumento al finanziamento. >>

Art. 55

Al secondo comma dell' articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 le parole:

<< entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge >>

sono sostituite dalle parole:

<< entro il 31 dicembre 1978 >>.

Art. 56

Il quarto comma dell' articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

<< Qualora l' occupante l' alloggio sia titolare di un diritto reale di godimento, la domanda potrà dallo stesso essere presentata - salvo, comunque, il diritto di proprietà - entro il 31 marzo 1979, nel caso che il proprietario non abbia per qualsiasi motivo fatto richiesta di beneficiare delle provvidenze previste dal presente Titolo. >>

Art. 57

All' articolo 47, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunta la seguente frase:

<< , mentre per la determinazione dei contributi si ha riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, e vigenti alla data del decreto di concessione >>.

Art. 58

(1)

I contributi in conto capitale spettanti ai soggetti di cui ai Capi I e II della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni possono essere concessi nella misura ridotta del 65% agli interessati, per destinarli, anche in sanatoria, al completamento di case in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia, purché site nell' ambito dei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Note:

Articolo sostituito da art. 45, primo comma, L. R. 2/1982

Art. 59

All' ultimo comma dell' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono aggiunte le seguenti parole:

<< oppure non agevolmente divisibile - ai sensi dell' articolo 720 del codice civile, - in più alloggi autonomi quante sono le famiglie comprese nel nucleo originario >>.

Art. 60

All' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunto il seguente comma:

<< Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, saranno determinati i criteri per la concreta individuazione dei casi in cui è consentito l' intervento di cui al comma precedente. >>

Art. 61

All' articolo 51, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole:

<< ..... e che risiedano in altro Comune del territorio nazionale >>

vengono aggiunte le parole:

<< ..... oppure all' estero >>.

Art. 62

Dopo l' articolo 61 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 è aggiunto il seguente articolo:

<< Art. 61 bis

Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III o, per il caso di cui al precedente articolo 50, anche un solo avente diritto, possono richiedere di costruire congiuntamente in un unico edificio le rispettive unità abitative, purché nello stesso Comune.

Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III, purché legati da vincolo di parentela o di affinità, possono altresì richiedere di cumulare i contributi loro spettanti per ricostruire un' unica unità abitativa.

Nel caso di cui al comma precedente, il contributo da concedere cumulativamente ai richiedenti viene determinato, nella misura stabilita dall' articolo 46, sulla base delle esigenze abitative di un nucleo familiare formato da un numero di componenti pari alla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti stessi. >>

Art. 63

Il quarto comma dell' articolo 77 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è abrogato.

Art. 64

Dopo il terzo comma dell' articolo 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, viene aggiunto il seguente:

<< Possono altresì essere ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge anche i lavori urgenti di ripristino di strade provinciali già eseguiti o in corso di esecuzione alla data del 31 marzo 1978 e non assistiti da altro contributo o concorso finanziario statale o regionale. >>

Art. 65

In via di interpretazione autentica dell' articolo 85 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le finalità, la tipologia dei lavori e le procedure di cui all' articolo 35, primo e secondo comma, del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito in legge 29 maggio 1976, n. 336, per gli interventi delegati alla Regione e da ammettere al finanziamento previsto dal predetto articolo 35, si intendono completamente sostituite da quelle di cui alla legge regionale 18 novembre 1976, n. 62.

TITOLO IV

Ulteriori norme integrative della legge regionale 26 luglio1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 66

Sono ammessi, in sanatoria, ai finanziamenti regionali previsti dalla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, i lavori di riparazione in corso ovvero già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e privi dell' autorizzazione regionale di cui all' articolo 3 della stessa legge.

Per la concessione del finanziamento si procede ai sensi dell' articolo 12, secondo comma, della predetta legge regionale 26 luglio 1976, n. 34.

Art. 67

In via di interpretazione autentica dell' articolo 10 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, i finanziamenti previsti dalla predetta norma possono essere concessi alle Amministrazioni interessate anche per l' acquisizione di strutture ad elementi componibili già esistenti e poste in opera, idonee ad essere utilizzate per le finalità stabilite dal medesimo articolo.

TITOLO V

Norme finanziarie

Art. 68

In relazione al disposto dell' articolo 8 della presente legge, la denominazione del capitolo 5722 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Spese dirette per l' esecuzione di opere di riparazione strutturale, di adeguamento antisismico, di completamento e di restauro, degli edifici, nonché degli ambiti edilizi, rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 >>.

Gli oneri previsti dall' articolo 9 bis della legge regionale 20 giugno 1977 n. 30, inserito con l' articolo 10 della presente legge, e quelli previsti dall' articolo 37 della presente legge, fanno carico ai capitoli 5751, 5752, 5753 e 5754 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.

In relazione al disposto dell' articolo 18 della presente legge, la denominazione del capitolo 5723 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Spese dirette per l' acquisizione di edifici danneggiati da riattare, nonché quelle per i lavori di riparazione e restauro e per i lavori necessari per destinare il bene all' uso pubblico previsto >>.

Gli oneri previsti dall' articolo 38 della presente legge fanno carico al capitolo 5754 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.

Gli oneri previsti dall' articolo 43 della presente legge fanno carico ai capitoli 5751 e 5752 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 5722, 5723 e 5754 indicati ai commi precedenti saranno determinati, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

Il terzo comma dell' articolo 40 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 viene abrogato.

Art. 69

All' articolo 91, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la locuzione: << ..... dagli articoli 50, 51 >> è sostituita dalla locuzione: << ..... dagli articoli 50, secondo comma, e 51, secondo comma >>.

A parziale modifica di quanto disposto dal primo comma dell' articolo 93 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, gli oneri derivanti dall' articolo 67 della predetta legge relativi al personale assunto dai Comuni, fanno carico al capitolo 351 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.

A modifica di quanto disposto dall' ultimo comma dell' articolo 93 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, per le finalità previste dall' articolo 87 della legge medesima viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 325 con la denominazione: << Spese dirette per le prestazioni e gli adempimenti tecnici svolti da Società di progettazione e per la consulenza e collaborazione di Società ed Enti specializzati >>.

In relazione al disposto dell' articolo 49 della presente legge, la denominazione del capitolo 323 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Spese per il primo impianto degli uffici di piano delle Comunità montane, ivi comprese quelle per il personale necessario per un biennio >>.

In relazione al disposto dell' articolo 54 della presente legge, la denominazione del capitolo 5755 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Finanziamenti per l' attuazione di programmi comunali annuali degli interventi edilizi, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici >>.

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 323, 325, 351 e 5755 indicati ai commi precedenti saranno determinati, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

Art. 70

La denominazione del capitolo 5759 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene così modificata: << Contributi pluriennali costanti sulla parte della spesa eccedente i contributi regionali previsti dagli articoli 50, primo comma, 51, primo comma, 56 e 57 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 >>.

Art. 71

Per i fini previsti dal quarto comma dell' articolo 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come inserito dall' articolo 64 della presente legge, viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 6414 con la denominazione: << Finanziamenti per i lavori urgenti di ripristino di strade provinciali già eseguiti o in corso di esecuzione alla data del 31 marzo 1978 e non assistiti da altro contributo o concorso finanziario statale o regionale >>.

Gli stanziamenti da iscriversi al precitato capitolo 6414 saranno determinati ai sensi del primo comma dello articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

Art. 72

Gli oneri previsti dall' articolo 16 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, fanno carico al capitolo 527 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.

Art. 73

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.