<< Art. 61 bis
Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III o, per il caso di cui al precedente articolo 50, anche un solo avente diritto, possono richiedere di costruire congiuntamente in un unico edificio le rispettive unità abitative, purché nello stesso Comune.
Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III, purché legati da vincolo di parentela o di affinità, possono altresì richiedere di cumulare i contributi loro spettanti per ricostruire un' unica unità abitativa.
Nel caso di cui al comma precedente, il contributo da concedere cumulativamente ai richiedenti viene determinato, nella misura stabilita dall' articolo 46, sulla base delle esigenze abitative di un nucleo familiare formato da un numero di componenti pari alla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti stessi. >>