Legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 05/12/1991

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.
TITOLO III
 Norme modificative ed integrative della legge regionale
23 dicembre 1977, n. 63
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .
Art. 51
 
Al terzo comma, lettera i), dell' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 dopo le parole << il piano >> sono aggiunte le parole << di spesa e >>.
Art. 53
 
All' articolo 21, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole << sul programma degli interventi >> sono aggiunte le parole << di cui alla lettera f) dell' articolo precedente >>.
Art. 55
 
Al secondo comma dell' articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 le parole:
<< entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge >>
sono sostituite dalle parole:
<< entro il 31 dicembre 1978 >>.

Art. 57
 
All' articolo 47, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunta la seguente frase:
<< , mentre per la determinazione dei contributi si ha riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, e vigenti alla data del decreto di concessione >>.

Art. 58
I contributi in conto capitale spettanti ai soggetti di cui ai Capi I e II della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni possono essere concessi nella misura ridotta del 65% agli interessati, per destinarli, anche in sanatoria, al completamento di case in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia, purché site nell' ambito dei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 45, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 59
 
All' ultimo comma dell' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono aggiunte le seguenti parole:
<< oppure non agevolmente divisibile - ai sensi dell' articolo 720 del codice civile, - in più alloggi autonomi quante sono le famiglie comprese nel nucleo originario >>.

Art. 61
 
All' articolo 51, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole:
<< ..... e che risiedano in altro Comune del territorio nazionale >>
vengono aggiunte le parole:
<< ..... oppure all' estero >>.

Art. 65
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 85 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le finalità, la tipologia dei lavori e le procedure di cui all' articolo 35, primo e secondo comma, del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito in legge 29 maggio 1976, n. 336, per gli interventi delegati alla Regione e da ammettere al finanziamento previsto dal predetto articolo 35, si intendono completamente sostituite da quelle di cui alla legge regionale 18 novembre 1976, n. 62.