Legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 05/12/1991

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.
TITOLO I
 Norme modificative della legge regionale
20 giugno 1977, n. 30
Art. 1
 
All' articolo 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunta la seguente lettera:
<< m) al recupero del minimo livello di ricettività abitativa mediante ricostruzione parziale o totale delle parti di edifici distrutte o demolite a causa del sisma >>.

Art. 3
 
All' articolo 6, secondo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, le parole:
<< entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al presente comma >>
sono sostituite dalle parole:
<< entro il 31 dicembre 1978 >>.

Art. 5
 
All' articolo 7, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunte le parole:
<< o con la maggioranza degli stessi >>.

Art. 7
 
Al primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, all' ottava riga, dopo la parola << edifici >> sono aggiunte le parole: << anche non ad uso abitativo >>.
Art. 9
 
L' articolo 9 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 
Avuto riguardo agli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8, qualora i proprietari interessati non addivengano alla stipulazione della convenzione prevista dallo stesso articolo 8 entro un congruo termine dall' apposito invito del Comune, il Sindaco può ingiungere agli stessi di eseguire i lavori di riparazione o restauro entro il termine a tal fine stabilito.
Decorso tale termine senza che i proprietari inadempienti richiedano il rilascio della concessione ad edificare oppure senza che inizino i lavori nei tempi previsti, il Comune procede - previo nulla osta della Giunta regionale in ordine alla utilizzazione del bene per fini di pubblica utilità, nonché sull' entità dei lavori necessari per destinarlo all' uso previsto - all' espropriazione dell' immobile.
Concesso il nulla osta regionale ed espletate le formalità, di cui all' articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il Presidente della Giunta regionale dichiara l' intervento di pubblica utilità e la indifferibilità e l' urgenza delle opere previste.
A promuovere l' espropriazione degli immobili considerati dal presente articolo sono legittimati, con le modalità ivi previste, decorso il termine di cui al precedente secondo comma, altresì, le Province, i Consorzi di Comuni e le Comunità montane, nonché la Regione.
Gli immobili così acquisiti entrano a far parte del patrimonio indisponibile degli enti esproprianti per essere destinati all' uso o servizio pubblico previsto.

Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 44/1990
Art. 19
 
L' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< Art. 15
 
Nell' ipotesi prevista dall' articolo 6, secondo comma, lettera a), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo - desunto dal progetto esecutivo ivi previsto - delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, nelle seguenti misure, e a favore dei seguenti soggetti:
a) l' 80% - limitatamente all' alloggio o alla parte di alloggio contenuta entro il livello massimo di ricettività abitativa, definito ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera c) della presente legge - a favore dei proprietari ovvero assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita, purché occupanti prima del 6 maggio 1976 l' edificio o parte dell' edificio da riattare e residenti od abitualmente dimoranti, altresì, prima di tale data, nel Comune ove sorge l' immobile e, limitatamente all' alloggio abitualmente occupato, a favore dei lavoratori e loro familiari emigrati all' estero o in altri Comuni del territorio nazionale, sempreché non siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio;
b) il 60% a favore dei proprietari che abbiano stipulato con il Comune interessato una convenzione per l' utilizzo dell' edificio o parte dell' edificio dagli stessi non occupato ovvero per l' utilizzo dei vani eccedenti il loro fabbisogno, nonché a favore dei lavoratori e loro familiari emigrati all' estero o in altri Comuni del territorio nazionale, limitatamente all' alloggio abitualmente occupato, anche qualora siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio.

Qualora la riparazione attenga ad edifici di cui agli articoli 12 e 13, terzo comma - eccezion fatta per la riparazione degli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita - il contributo in conto capitale viene concesso nella misura intera del costo delle opere. >>

Art. 22
 
Al primo comma dell' articolo 23 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, la frase:
<< Il contributo regionale per la riparazione degli edifici, di cui al precedente articolo 20, è determinato in misura pari all' 80% dell' importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino ad un contributo massimo: >>
è sostituita dalla seguente:
<< Il contributo regionale per la riparazione degli edifici è determinato in misura pari all' 80% dell' importo di stima risultante dal verbale di accertamento, di cui al precedente articolo 20, ovvero dell' importo risultante dal progetto approvato di cui al successivo articolo 27 e, comunque, fino ad un contributo massimo: >>

Art. 23
 
All' articolo 27, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<< b) dell' importo risultante dal progetto delle opere di riparazione comprensivo delle spese di progettazione e direzione dei lavori, redatto ed approvato secondo quanto disposto al successivo articolo 31 >>.

Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, primo comma, L. R. 70/1978