Legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 05/12/1991

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.
Art. 9
 
L' articolo 9 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 
Avuto riguardo agli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8, qualora i proprietari interessati non addivengano alla stipulazione della convenzione prevista dallo stesso articolo 8 entro un congruo termine dall' apposito invito del Comune, il Sindaco può ingiungere agli stessi di eseguire i lavori di riparazione o restauro entro il termine a tal fine stabilito.
Decorso tale termine senza che i proprietari inadempienti richiedano il rilascio della concessione ad edificare oppure senza che inizino i lavori nei tempi previsti, il Comune procede - previo nulla osta della Giunta regionale in ordine alla utilizzazione del bene per fini di pubblica utilità, nonché sull' entità dei lavori necessari per destinarlo all' uso previsto - all' espropriazione dell' immobile.
Concesso il nulla osta regionale ed espletate le formalità, di cui all' articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il Presidente della Giunta regionale dichiara l' intervento di pubblica utilità e la indifferibilità e l' urgenza delle opere previste.
A promuovere l' espropriazione degli immobili considerati dal presente articolo sono legittimati, con le modalità ivi previste, decorso il termine di cui al precedente secondo comma, altresì, le Province, i Consorzi di Comuni e le Comunità montane, nonché la Regione.
Gli immobili così acquisiti entrano a far parte del patrimonio indisponibile degli enti esproprianti per essere destinati all' uso o servizio pubblico previsto.