Sono ammessi, in sanatoria, ai finanziamenti regionali previsti dalla
legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, i lavori di riparazione in corso ovvero gią ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e privi dell' autorizzazione regionale di cui all' articolo 3 della stessa legge.