Le operazioni di rilevamento da svolgere per gli edifici non ancora rilevati alla data di entrata in vigore della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, potranno essere richieste dai Sindaci, agli effetti di quanto stabilito agli articoli 20 e 25 della predetta legge, entro il trentesimo giorno dall' entrata in vigore della presente legge.
Alla nomina dei tecnici necessari per l' espletamento delle operazioni di rilevamento suindicate provvede il Presidente della Giunta regionale.