Nel caso previsto dall' articolo 6, terzo comma, della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla società cooperativa interessata può essere concessa sul contributo spettante ai sensi dell' articolo 16 della legge predetta, una anticipazione pari al 5 per cento dell' importo relativo, una volta approvato, nei modi indicati all' articolo 17, primo comma, della stessa legge, il progetto esecutivo delle opere.