Art. 38
I benefici previsti dalla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, - limitatamente al contributo in conto capitale di cui all' articolo 23 della stessa legge - possono essere concessi, previo accertamento ai sensi dell' articolo 20 della medesima legge, anche nell' ambito dei Comuni non compresi nella delimitazione, di cui all'
articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, purché i danni sofferti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 ed i Comuni interessati abbiano acquisito entro il 31 dicembre 1976 la documentazione probante relativa ai danni medesimi.
Ai fini della concessione dei benefici di cui al precedente comma gli interessati presentano, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Sindaco.