Al
primo comma dell' articolo 23 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, la frase:
<< Il contributo regionale per la riparazione degli edifici, di cui al precedente articolo 20, è determinato in misura pari all' 80% dell' importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino ad un contributo massimo: >>
è sostituita dalla seguente:
<< Il contributo regionale per la riparazione degli edifici è determinato in misura pari all' 80% dell' importo di stima risultante dal verbale di accertamento, di cui al precedente articolo 20, ovvero dell' importo risultante dal progetto approvato di cui al successivo articolo 27 e, comunque, fino ad un contributo massimo: >>