I seguenti limiti d' impegno sono revocati:
a) il limite d' impegno di lire 600 milioni autorizzato per l' esercizio 1979 con l' art. 9 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63;
b) il limite d' impegno di lire 100 milioni autorizzato per l' anno 1979 con l' art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6;
c) il limite d' impegno di lire 100 milioni autorizzato per l' anno 1980 con l' art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6;
d) il limite d' impegno di lire 500 milioni autorizzato per l' esercizio 1980 con l' art. 1 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19;
e) il limite d' impegno di lire 400 milioni autorizzato per l' esercizio 1979 con l' art. 9 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 45.