Art. 17
La deliberazione consiliare di adozione del piano particolareggiato, una volta divenuta esecutiva, ai sensi del precedente art. 15, ovvero il decreto di approvazione del piano particolareggiato di ricostruzione, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere ed impianti ivi previsti, nonché degli immobili da assoggettare ad intervento edilizio unitario, ai sensi del precedente articolo 14, ovvero degli immobili comunque necessari per l' ordinata ricostruzione dei nuclei urbani danneggiati o distrutti dal sisma.
I provvedimenti suindicati vanno infine notificati, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dalla sua pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 3, L. R. 24/1989
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 3, L. R. 50/1990
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 97, comma 3, L. R. 37/1993