Art. 5
L' Amministrazione regionale subentra - a decorrere dal 17 gennaio 1976 - a tutti gli effetti nei contratti di lavoro esistenti fra il soppresso Ente Gioventù Italiana ed il personale addetto ai servizi di custodia, guardiania, manutenzione e pulizia degli impianti trasferiti e provvederà ad adeguare ed uniformare il relativo trattamento economico fino ad un massimo corrispondente alla posizione tabellare prevista al 6 anno della qualifica di commesso.
In caso di affidamento degli impianti ad altri Enti l' Amministrazione regionale provvederà a cedere a detti Enti i contratti relativi al personale di cui al presente articolo, il quale conserverà il trattamento economico in godimento all' atto della cessione.