Legge regionale 11 luglio 1977, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 21/07/1977
Inquadramento del personale dell' Ente Gioventù Italiana soppresso in base alla legge 18 novembre 1975, n. 764.
Art. 4
Al personale di cui al precedente articolo 1 si applicano, con effetto dalla data di inquadramento, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, le disposizioni della
Parte IV, Titolo II, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48
, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della
legge 18 novembre 1975, n. 764
.