Legge regionale 27 giugno 1977, n. 32 - TESTO VIGENTE dal 21/01/1982

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 concernente norme finanziarie e di contabilità regionale.
Art. 13
 
In relazione alle esigenze derivanti dal disposto degli articoli 32 e 34 del DPR 26 novembre 1975, n. 902, il numero massimo di 7 unità indicate nel secondo comma dell' articolo unico della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, è elevato a 20 unità.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 40/1979