Art. 35
Fermo restando quanto previsto all'
articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 30, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa relativa al personale necessario ai Comuni per l' espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalla presente legge, tenuto conto di quanto verrā disposto, ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera 1).
I Comuni procederanno - previo nulla osta della Regione - all' assunzione del relativo personale mediante contratti a termine e, comunque, per periodi non superiori a due anni.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 25, primo comma, L. R. 35/1979
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 1/1980
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 92/1981
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1983
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 3/1984
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1985
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 6/1985
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 8/1986
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 82, L. R. 55/1986
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 1/1988
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 69/1988
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 41/1992
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 40/1996