Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.
Art. 35
Fermo restando quanto previsto all' articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 30, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa relativa al personale necessario ai Comuni per l' espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalla presente legge, tenuto conto di quanto verrā disposto, ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera 1).
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 25, primo comma, L. R. 35/1979
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 1/1980
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 92/1981
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1983
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 3/1984
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1985
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 6/1985
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 8/1986
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 82, L. R. 55/1986
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 1/1988
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 69/1988
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 41/1992
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 40/1996