Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.
Art. 27
L' erogazione viene disposta per conto del beneficiario mediante emissione di ruolo di spesa fissa direttamente a favore degli Istituti di credito.
A tal fine, l' Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di Credito Fondiario e con gli Istituti di cui all' articolo 1 numeri 1 e 2, del RD 28 aprile 1938, n. 1165.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 25/1978
2 Secondo comma sostituito da art. 24, primo comma, L. R. 25/1978
3 Quarto comma sostituito da art. 25, primo comma, L. R. 25/1978
4 Quinto comma sostituito da art. 26, primo comma, L. R. 25/1978
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, primo comma, L. R. 25/1978
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, secondo comma, L. R. 35/1979
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 35/1979
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, secondo comma, L. R. 35/1979
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, primo comma, L. R. 35/1979
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 2/1982
11 Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 54/1982
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 55/1986
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1988
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 132, comma 1, L. R. 50/1990
16 Integrata la disciplina del primo comma da art. 135, comma 1, L. R. 50/1990
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
18 Terzo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010