Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.
Art. 17
1 bis. Le Commissioni consultive costituite in seno ai Consigli comunali prima dell'entrata in vigore della legge regionale 23 giugno 2010, n. 11 (Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative), sono soppresse. Ogni riferimento alle Commissioni medesime contenuto nelle leggi regionali di intervento nelle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976 è parimenti soppresso.
L' approvazione del progetto, ai sensi del presente articolo, equivale, altresì, ai fini dell' ammissione ai contributi di cui agli articoli 15 e 16, ad autorizzazione all' esecuzione delle opere di riparazione.
Anche in pendenza dell' approvazione di cui al precedente comma e con effetto dall' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa del sisma equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dalla predetta legge.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 20, primo comma, L. R. 25/1978
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, L. R. 2/1982
3 Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 13, primo comma, L. R. 2/1982
4 Parole implicitamente sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984
5 Sesto comma interpretato da art. 7, primo comma, L. R. 53/1984
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, L. R. 55/1986
7 Derogata la disciplina del sesto comma da art. 52, comma 1, L. R. 48/1991
8 Parole soppresse al primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
9 Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 21, L. R. 12/2010