Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 9 bis aggiunto da art. 10, primo comma, L. R. 25/1978
2 Articolo 9 ter aggiunto da art. 11, primo comma, L. R. 25/1978
3 Articolo 17 bis aggiunto da art. 21, primo comma, L. R. 25/1978
4 Articolo 28 bis aggiunto da art. 27, primo comma, L. R. 25/1978
5 Articolo 32 bis aggiunto da art. 32, primo comma, L. R. 25/1978
6 Integrata la disciplina dagli articoli 34, primo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, 37, 46, secondo comma, e 48, primo comma, L.R. 25/78.
7 Integrata la disciplina dagli articoli 1, 4, primo comma, 5, primo comma, 8, sesto comma, 12, primo comma, 13, primo comma, 16, primo comma, 20, 21, primo comma, 23, primo comma, 66, primo comma, 67, primo comma, 68, primo comma, e 69, primo comma, L.R. 35/79.
8 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.
9 Integrata la disciplina della legge da art. 19, primo comma, L. R. 45/1980
10 Articolo 12 bis aggiunto da art. 9, primo comma, L. R. 2/1982
11 Integrata la disciplina dagli articoli 16, primo e secondo comma, e 19, primo comma, L.R. 2/82.
12 Integrata la disciplina dagli articoli 13, 14, primo comma, 15, 16, 17, primo comma, 47, 50, primo comma, e 55 L.R. 53/84.
13 Legge interpretata da art. 51, primo comma, L. R. 53/1984
14 Integrata la disciplina della legge da art. 3, primo comma, L. R. 36/1985
15 Integrata la disciplina dagli articoli 4, 7, 30, 33, 75, primo comma, 76, primo comma, 77, primo comma, e 79, primo comma, L.R. 55/86.
16 Integrata la disciplina dagli articoli 1, comma 4, 5, comma 1, 6, 7, comma 1, 29, comma 1, 69, comma 1, 70, 81, comma 6, 86, comma 1, 87, comma 1, e 88 L.R. 26/88.
17 Integrata la disciplina della legge da art. 3, comma 1, L. R. 24/1989
18 Integrata la disciplina della legge da art. 2, comma 1, L. R. 44/1990
19 Integrata la disciplina dagli articoli 1, comma 1, 7, comma 1, 34, 35, comma 1, 37, comma 1, 39, 103, comma 1, 104, 120, comma 1, 127, comma 1, 129, comma 1, 132, comma 2, 133, comma 1, 134, comma 1, 136, comma 1, 137, comma 1, e 151, comma 1, L.R. 50/90.
20 Legge interpretata da art. 36, comma 1, L. R. 50/1990
21 Integrata la disciplina dagli articoli 51, comma 1, 56, commi 1 e 2, 58, comma 1, 60, comma 1, e 61, commi 1 e 2, L.R. 48/91.
22 Integrata la disciplina della legge da art. 8, comma 1, L. R. 64/1991
23 Integrata la disciplina dagli articoli 3, comma 1, 4, 24, 37, 65, comma 1, 112, comma 1, 115, 118, comma 1, 119, comma 1, 120, comma 1, 121, comma 1, 135 e 138, comma 1, L.R. 37/93.
24 Legge interpretata da art. 24, comma 6, L. R. 37/1993
25 Cessano di trovare applicazione le disposizioni che autorizzano l' amministrazione regionale a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' amministrazione regionale stessa, ai sensi dell' articolo 140 della L.R. 37/93.
26 Integrata la disciplina della legge da art. 12, L. R. 46/1993
27 Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 3, L. R. 9/1994
28 Integrata la disciplina della legge da art. 10, L. R. 9/1994
29 Integrata la disciplina della legge da art. 10, comma 2 bis, L. R. 46/1993 nel testo modificato da art. 10, comma 1, L. R. 19/1995
30 Integrata la disciplina della legge da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
31 Integrata la disciplina della legge da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996
32 Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 1, L. R. 40/1996
33 Integrata la disciplina della legge da art. 12, comma 5, L. R. 40/1996
34 Integrata la disciplina della legge da art. 35, comma 1, L. R. 40/1996
35 Integrata la disciplina dall' articolo 137, commi 2, 8, 9, 10, 33, 35 e 38 della L.R. 13/98.
36 Integrata la disciplina della legge da art. 49, comma 7, L. R. 7/2000
37 Integrata la disciplina della legge da art. 55, comma 3, L. R. 7/2000
38 Integrata la disciplina della legge da art. 57, comma 1, L. R. 7/2000
39 Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 16, L. R. 13/2000
40 Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 24, L. R. 13/2000
41 Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 60, L. R. 3/2002
42 Integrata la disciplina della legge da art. 21, comma 3, L. R. 24/2005
43 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 86, L. R. 27/2012
CAPO I
 Disposizioni preliminari
Art. 1
 
Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla legge speciale nazionale per la ricostruzione delle zone terremotate ed in concordanza con gli obiettivi generali della ricostruzione stessa, nonché con gli obiettivi di sviluppo economico e sociale del Friuli - Venezia Giulia, al fabbisogno abitativo si provvede con un Piano casa.
In via prioritaria al fabbisogno abitativo delle zone terremotate si provvede attraverso il recupero statico e funzionale del patrimonio edilizio esistente, secondo quanto disposto al successivo articolo 3.
Il Piano casa e gli interventi di cui alla presente legge si uniformeranno ai principi ed agli indirizzi della legislazione di riforma del settore della casa e del regime dei suoli.
Gli interventi predetti dovranno tendere, in un quadro di sicurezza statica, geologica e sismica, al recupero funzionale delle abitazioni danneggiate e dovranno attuarsi secondo criteri uniformi di convenienza sotto il profilo tecnico ed economico ed esigenze di natura urbanistica, garantendo nella maggior misura possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico, artistico ed ambientale superstite.
Alla individuazione e determinazione della priorità degli interventi si perverrà in stretto collegamento e d' intesa con le comunità locali interessate ed in connessione con i tempi e le modalità della ripresa dei servizi collettivi.
La determinazione dell' entità dell' intervento di riatto, unitamente all' avvio di un' operazione di rilevamento delle esigenze abitative residue, costituiranno il sistema di riferimento in base al quale verrà quantificata l' entità di nuovi alloggi necessari per soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa delle zone colpite.
CAPO II
 Recupero statico e funzionale del patrimonio abitativo
danneggiato dagli eventi tellurici
Art. 4
Ai fini dell' attuazione di quanto previsto al Capo I, il Presidente della Giunta regionale, sentite le Comunità montane interessate e la Comunità collinare e, secondo le forme più opportune, i Comuni non compresi in alcuna Comunità, provvede con propri decreti, previa deliberazione della Giunta medesima e sentita altresì la Commissione consiliare speciale, alle delimitazioni delle zone entro le quali trovano graduale applicazione le procedure del presente Capo II.
Il parere sopra previsto deve essere reso da parte delle Comunità predette entro 15 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, si provvede per la determinazione dei criteri generali da seguire negli interventi ed, in particolare, per la determinazione dei criteri relativi:
a) al raggruppamento - agli effetti di quanto previsto al successivo articolo 7, terzo comma, della presente legge - di due o più Comuni compresi nelle zone delimitate ed all' assegnazione dei gruppi tecnici, di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), avuto riguardo all' effettivo fabbisogno abitativo ed alle esigenze di pronto intervento nelle zone più colpite dal sisma;
b) all' ordine di priorità da seguire nella programmazione degli interventi;
c) ai livelli di ricettività abitativa e di funzionalità da conseguire attraverso gli interventi predetti;
d) ai parametri di convenienza tecnica ed economica ed alle altre indicazioni da seguire nella redazione dei progetti, di cui al successivo articolo 5;
e) alle modalità per disciplinare l' uso degli edifici o parti di edifici non occupati dal proprietario;
f) alle modalità per disciplinare l' uso dei vani eccedenti il fabbisogno degli occupanti l' edificio da riattare;
g) allo schema delle convenzioni da stipulare con i propietari interessati per l' utilizzo degli edifici o parti di edifici non occupati dagli stessi ovvero dei vani eccedenti il fabbisogno indicato;
h) alle modalità per destinare a servizi pubblici ovvero per l' uso da parte dei cittadini danneggiati dal terremoto degli edifici o parti degli edifici riattati e resisi disponibili;
i) al disciplinare tipo da stipulare fra i Comuni o gruppi di Comuni e gli esperti di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b);
l) all' organizzazione degli adempimenti affidati dalla presente legge ai Comuni o gruppi di Comuni, ed alla formulazione dei relativi organigrammi tecnici ed amministrativi;
m) al recupero del minimo livello di ricettività abitativa mediante ricostruzione parziale o totale delle parti di edifici distrutte o demolite a causa del sisma.

Le delimitazioni delle zone di cui al primo comma del presente articolo tengono conto della gravità del danno arrecato dagli eventi tellurici del 1976; delle esigenze abitative conseguenti; della salvaguardia dei valori ambientali e culturali nonché delle eventuali risultanze geologiche e geosismiche.
Nell' ambito territoriale dei singoli Comuni compresi nelle zone di cui al primo comma, i criteri specifici delle priorità e le direttive per l' attuazione degli interventi sono determinati con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali interessati, tenendo conto, oltre che dei criteri generali suindicati, anche delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ovvero anche adottati od, eventualmente, da adottare entro un termine all' uopo prefissato, non superiore a tre mesi, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, nonché dei risultati delle eventuali indagini geologiche esperite a livello locale.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa sentita la commissione consiliare speciale, verranno definite le priorità ed i criteri in base ai quali verranno assunte le decisioni amministrative di competenza della Giunta stessa previste dalla presente legge, al fine di assicurare che la presenza dei gruppi interdisciplinari e le aperture di credito di cui ai successivi articoli vengano determinati in modo corrispondente all' effettivo fabbisogno abitativo e alle esigenze di un pronto intervento nelle zone più colpite dal sisma.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, primo comma, L. R. 29/1973
2 Parole aggiunte al terzo comma da art. 1, primo comma, L. R. 25/1978
3 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 41, primo comma, L. R. 25/1978
4 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 8, primo comma, L. R. 35/1979
5 Parole implicitamente soppresse al terzo comma da art. 1, primo comma, L. R. 53/1984
6 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 2, primo comma, L. R. 53/1984
7 Derogata la disciplina del terzo comma da art. 116, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 5
 
Nelle opere di cui alla lettera a) del precedente comma sono compresi gli interventi provvisori strettamente necessari al puntellamento delle strutture ed alla difesa degli edifici dagli agenti atmosferici, ancorché effettuati prima dell' entrata in vigore della presente legge.
L' accertamento della regolare esecuzione dei lavori viene, altresì, effettuato distintamente per le opere considerate al precedente comma.
Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 25/1978
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, secondo comma, L. R. 35/1979
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 7, primo comma, L. R. 35/1979
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 6, primo comma, L. R. 2/1982
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, L. R. 53/1984
6 Integrata la disciplina del primo comma da art. 12, L. R. 53/1984
7 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 104, comma 6 quater, L. R. 50/1990 nel testo modificato da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000
8 Integrata la disciplina della lettera a) del primo comma da art. 4, comma 76, L. R. 14/2012
Art. 6
Nell' ipotesi, infine che l' interessato abbia già riscosso la quota di contributo, di cui all' articolo 4, terz' ultimo comma, punto 1) della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, nella domanda per ottenere gli interventi di cui al presente articolo deve essere precisata altresì l' entità dell' acconto riscosso e delle spese eventualmente già sostenute per le riparazioni.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 25/1978
2 Aggiunto dopo il settimo comma un comma da art. 4, primo comma, L. R. 25/1978
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 34, primo comma, L. R. 25/1978
4 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 34, secondo comma, L. R. 25/1978
5 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 34, terzo comma, L. R. 25/1978
6 Integrata la disciplina del primo comma da art. 39, primo comma, L. R. 25/1978
7 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 40, primo comma, L. R. 25/1978
8 Aggiunto dopo l'ottavo comma un comma da art. 13, primo comma, L. R. 70/1978
9 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 9, primo comma, L. R. 35/1979
10 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 10, primo comma, L. R. 35/1979
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, primo comma, L. R. 35/1979
12 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 13, secondo comma, L. R. 70/1978 nel testo modificato da art. 60, L. R. 35/1979
13 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 7, L. R. 2/1982
14 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 53, L. R. 53/1984
15 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 28, L. R. 55/1986
16 Integrata la disciplina del settimo comma da art. 6, comma 1, L. R. 64/1991
17 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 24, comma 5, L. R. 37/1993
18 Derogata la disciplina del sesto comma da art. 115, comma 2, L. R. 37/1993
19 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 137, comma 29, L. R. 13/1998
20 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 8, comma 2, L. R. 24/2005
Art. 7
Con ciascun esperto verrà stipulato da parte dei Sindaci - in conformità al disciplinare tipo di cui allo stesso articolo 4 - apposito disciplinare, contenente le indicazioni per lo svolgimento dell' incarico e le modalità per la corresponsione delle relative spettanze professionali.
Nel caso di gruppi di Comuni, i disciplinari di cui al comma precedente verranno stipulati dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 87, primo comma, L. R. 63/1977
2 Parole aggiunte al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 25/1978
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 46, primo comma, L. R. 25/1978
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, L. R. 35/1979
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 15, primo comma, L. R. 35/1979
6 Primo comma interpretato da art. 5, primo comma, L. R. 63/1983
7 Integrata la disciplina del presente articolo dall' articolo 1 della L.R. 53/84, che ha disposto la soppressione dei Gruppi con attribuzione delle relative funzioni all' Ufficio Tecnico della Segreteria Generale Straordinaria.
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 106, comma 1, L. R. 50/1990
9 Integrata la disciplina del primo comma da art. 107, comma 1, L. R. 50/1990
10 Integrata la disciplina del primo comma da art. 121, L. R. 50/1990
11 Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 41/1992
Art. 8
Alla compilazione degli elenchi può provvedersi anche mediante incarichi conferiti ad esperti liberi professionisti.
Le norme previste nei commi precedenti e nel successivo articolo 10 si applicano anche per gli ambiti edilizi, individuati ai sensi dell' articolo 11, i quali siano rappresentativi dei valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l' architettura locale.
La convenzione suindicata è trascritta nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese degli interessati.
Per gli edifici in comproprietà o in condominio, l' esecuzione delle opere di riparazione e di restauro è subordinata alla stipula della convenzione di cui ai commi precedenti sottoscritta da tanti partecipanti alla comunione o al condominio, che rappresentino, in base all' imponibile catastale, almeno i due terzi del valore dell' immobile catalogato.
L' esecuzione dei lavori relativi avrà luogo con riferimento all' intero edificio, fatta eccezione per le eventuali parti in proprietà esclusiva dei soli condomini che non abbiano sottoscritto la convenzione.
Note:
1 Parole soppresse al primo comma da art. 6, primo comma, L. R. 25/1978
2 Parole aggiunte al primo comma da art. 7, primo comma, L. R. 25/1978
3 Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 8, primo comma, L. R. 25/1978
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, primo comma, L. R. 57/1981
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 63/1983
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 53/1984
7 Aggiunti dopo il quinto comma 4 commi da art. 1, primo comma, L. R. 55/1986
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 55/1986
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 55/1986
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 26/1988
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 122, comma 1, L. R. 50/1990
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 42/1995
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, L. R. 40/1996
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 40/1996
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 4, L. R. 13/1998
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 5, L. R. 13/1998
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 84, L. R. 17/2008
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 80, L. R. 11/2011
19 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 71, L. R. 18/2011
20 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 30, L. R. 34/2015
21 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 2, L. R. 44/2017
22 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 16, L. R. 14/2018
Art. 9
Avuto riguardo agli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8, qualora i proprietari interessati non addivengano alla stipulazione della convenzione prevista dallo stesso articolo 8 entro un congruo termine dall' apposito invito del Comune, il Sindaco può ingiungere agli stessi di eseguire i lavori di riparazione o restauro entro il termine a tal fine stabilito.
Decorso tale termine senza che i proprietari inadempienti richiedano il rilascio della concessione ad edificare oppure senza che inizino i lavori nei tempi previsti, il Comune procede - previo nulla osta della Giunta regionale in ordine alla utilizzazione del bene per fini di pubblica utilità, nonché sull' entità dei lavori necessari per destinarlo all' uso previsto - all' espropriazione dell' immobile.
Concesso il nulla osta regionale ed espletate le formalità, di cui all' articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il Presidente della Giunta regionale dichiara l' intervento di pubblica utilità e la indifferibilità e l' urgenza delle opere previste.
A promuovere l' espropriazione degli immobili considerati dal presente articolo sono legittimati, con le modalità ivi previste, decorso il termine di cui al precedente secondo comma, altresì, le Province, i Consorzi di Comuni e le Comunità montane, nonché la Regione.
Gli immobili così acquisiti entrano a far parte del patrimonio indisponibile degli enti esproprianti per essere destinati all' uso o servizio pubblico previsto.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 25/1978
Art. 11
Qualora ricorrano ragioni tecniche od urbanistiche o di minor costo o, comunque, motivi di pubblico interesse, i Comuni hanno facoltà di procedere con deliberazione del Consiglio comunale all' individuazione degli ambiti edilizi d' intervento unitario pubblico per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati e da riparare.
Note:
1 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 12, primo comma, L. R. 25/1978
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, L. R. 2/1982
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, secondo comma, L. R. 63/1983
4 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 6, terzo comma, L. R. 63/1983
5 Articolo interpretato da art. 1, L. R. 44/1990
6 Quarto comma abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 44/1990
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 123, comma 1, L. R. 50/1990
8 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 123, comma 2, L. R. 50/1990
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, L. R. 9/1994
Art. 12
I progetti, che vanno redatti con le modalità di cui all' articolo 5, possono comprendere, al punto b) del medesimo articolo, anche opere di adeguamento, miglioramento ed ampliamento ritenute necessarie per migliorare la funzionalità degli edifici.
Limitatamente al compendio patrimoniale regionale di Fontanabona, all' esecuzione delle opere di riparazione provvede la Segreteria generale straordinaria che, a tal fine, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all' articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, oppure a ricorrere all' istituto della concessione. La medesima Segreteria generale straordinaria è altresì autorizzata ad effettuare i lavori necessari per adeguare gli edifici compresi nel predetto compendio alle vigenti norme di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche.
Nell' ipotesi di cui al comma precedente saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 25/1978
2 Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 1, primo comma, L. R. 18/1984
3 Parole implicitamente sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984
4 Parole aggiunte al quarto comma da art. 1, comma 1, L. R. 37/1993
5 Sesto comma abrogato da art. 137, comma 11, L. R. 13/1998
Art. 12 bis
Nell' ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, gli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dai sismi ed appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni sono a totale carico dell' Amministrazione regionale e vanno compresi fra quelli previsti dall' articolo 20, secondo comma, lettera a), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, primo comma, L. R. 2/1982
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 26/1988
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 50/1990
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 48/1991
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 6, L. R. 48/1991
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 37/1993
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 40/1996
8 Articolo interpretato da art. 6, comma 1, L. R. 40/1996
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 12, L. R. 13/1998
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 1, L. R. 9/1999
Art. 13
All' esecuzione delle opere, di cui agli articoli 6, secondo comma, lettera a), 10 e 11 della presente legge, provvedono i Comuni ed il relativo affidamento può avvenire anche mediante trattativa privata, privilegiando possibilmente le cooperative edilizie di produzione e lavoro e i consorzi di imprese artigiane.
Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari avranno altresì facoltà di intervenire secondo il disposto di cui al comma precedente, su concorde volontà della maggioranza degli assegnatari interessati, negli edifici di edilizia residenziale pubblica ove vi siano anche alloggi ceduti in proprietà od assegnati a riscatto o con patto di futura vendita.
Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari potranno intervenire, attraverso l' acquisizione di edifici danneggiati da riattare, sia all' interno che all' esterno delle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della presente legge - anche mediante l' utilizzo delle sovvenzioni straordinarie che agli stessi verranno destinate dalla speciale legge nazionale, di cui al primo comma dell' articolo 1 - al fine di venire incontro alle esigenze delle categorie dei meno abbienti.
L' assegnazione avrà luogo con precedenza a favore di coloro che già abitavano gli edifici acquisiti.
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 14, primo comma, L. R. 25/1978
2 Terzo comma sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 25/1978
3 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 16, primo comma, L. R. 25/1978
4 Sostituito il quarto comma con 2 commi da art. 17, primo comma, L. R. 25/1978
5 Parole aggiunte al terzo comma da art. 17, primo comma, L. R. 35/1979
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 44, L. R. 11/2011
Art. 15
Nell' ipotesi prevista dall' articolo 6, secondo comma, lettera a), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo - desunto dal progetto esecutivo ivi previsto - delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, nelle seguenti misure e a favore dei seguenti soggetti:
a) l' 80% - limitatamente all' alloggio o alla parte di alloggio contenuta entro il livello massimo di ricettività abitativa, definito ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera c), della presente legge - ai proprietari ovvero assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita, purché occupanti prima del 6 maggio 1976 l' edificio o parte dell' edificio da riattare e residenti, altresì, prima di tale data, nel Comune ove sorge l' immobile e, nei limiti sopra indicati, per l' alloggio da essi occupato abitualmente, ai proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, purché non siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio;
b) il 60% ai proprietari che abbiano stipulato con il Comune interessato una convenzione per l' utilizzo dell' edificio o parte dell' edificio dagli stessi non occupato ovvero per l' utilizzo dei vani eccedenti il loro fabbisogno, nonché ai proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, per l' alloggio o parte di esso abitualmente occupato, contenuto entro il livello massimo di ricettività abitativa, anche qualora siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio.

I titolari dei diritti reali di godimento hanno titolo a richiedere i contributi, nelle misure di cui sopra ed alle medesime condizioni, secondo i loro requisiti, in alternativa ai proprietari. Qualora la richiesta venga effettuata dal proprietario, non si fa luogo alla eventuale convenzione sopra prevista, limitatamente alla parte di alloggio compresa entro il livello massimo di ricettività abitativa destinato al titolare del diritto reale di godimento ed al suo nucleo familiare, nel caso in cui lo stesso occupasse l' alloggio al 6 maggio 1976.
Qualora la riparazione attenga ad edifici di cui agli articoli 12 e 13, quarto comma - eccezion fatta per la riparazione degli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita - il contributo in conto capitale viene concesso nella misura intera del costo delle opere.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 19, primo comma, L. R. 25/1978
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, primo comma, L. R. 70/1978
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 8, terzo comma, L. R. 35/1979
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 35/1979
5 Articolo sostituito da art. 18, primo comma, L. R. 35/1979
6 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 12, primo comma, L. R. 2/1982
7 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 56, primo comma, L. R. 2/1982
8 Articolo interpretato da art. 4, primo comma, L. R. 53/1984
9 Parole aggiunte al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 53/1984
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 53/1984
11 Integrata la disciplina del primo comma da art. 39, L. R. 55/1986
12 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 74, primo comma, L. R. 55/1986
13 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 28, L. R. 26/1988
14 Integrata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 2, L. R. 44/1990
15 Terzo comma interpretato da art. 4, comma 1, L. R. 50/1990
16 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 33, L. R. 50/1990
17 Integrata la disciplina del primo comma da art. 124, comma 1, L. R. 50/1990
18 Integrata la disciplina del primo comma da art. 125, comma 1, L. R. 50/1990
19 Integrata la disciplina del primo comma da art. 126, comma 1, L. R. 50/1990
20 Integrata la disciplina del primo comma da art. 128, comma 1, L. R. 50/1990
21 Integrata la disciplina del primo comma da art. 130, comma 1, L. R. 50/1990
22 Integrata la disciplina del primo comma da art. 131, comma 1, L. R. 50/1990
23 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 48/1991
24 Integrata la disciplina del primo comma da art. 57, comma 1, L. R. 48/1991
25 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 61, comma 1, L. R. 48/1991
26 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 76, comma 1, L. R. 48/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 25, comma 4, L. R. 37/1993
27 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 64/1991
28 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 24, L. R. 37/1993
29 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 25, comma 1, L. R. 37/1993
30 Integrata la disciplina del primo comma da art. 116, comma 1, L. R. 37/1993
31 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, L. R. 9/1994
32 Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996
33 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 14, comma 30, L. R. 13/2000
34 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 14, comma 31, L. R. 13/2000
Art. 16
Nell' ipotesi prevista all' articolo 6, secondo comma, lettera b), viene concesso a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 15 e nelle medesime misure un contributo in conto capitale sul costo delle opere di riparazione, comprensivo delle spese di progettazione e direzione dei lavori.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, primo comma, L. R. 25/1978
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 35/1979
3 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 19, primo comma, L. R. 35/1979
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 128, comma 1, L. R. 50/1990
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 48/1991
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 116, comma 1, L. R. 37/1993
8 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, L. R. 9/1994
Art. 17
1 bis. Le Commissioni consultive costituite in seno ai Consigli comunali prima dell'entrata in vigore della legge regionale 23 giugno 2010, n. 11 (Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative), sono soppresse. Ogni riferimento alle Commissioni medesime contenuto nelle leggi regionali di intervento nelle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976 è parimenti soppresso.
L' approvazione del progetto, ai sensi del presente articolo, equivale, altresì, ai fini dell' ammissione ai contributi di cui agli articoli 15 e 16, ad autorizzazione all' esecuzione delle opere di riparazione.
Anche in pendenza dell' approvazione di cui al precedente comma e con effetto dall' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa del sisma equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dalla predetta legge.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 20, primo comma, L. R. 25/1978
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, L. R. 2/1982
3 Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 13, primo comma, L. R. 2/1982
4 Parole implicitamente sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984
5 Sesto comma interpretato da art. 7, primo comma, L. R. 53/1984
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, L. R. 55/1986
7 Derogata la disciplina del sesto comma da art. 52, comma 1, L. R. 48/1991
8 Parole soppresse al primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
9 Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 21, L. R. 12/2010
Art. 18
La concessione dei contributi in conto capitale previsti agli articoli 15 e 16 è subordinata all' entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge.
Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 70/1978
2 Parole implicitamente sostituite al terzo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984
3 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 8, L. R. 53/1984
4 Parole sostituite al secondo comma da art. 9, primo comma, L. R. 53/1984
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
6 Parole sostituite al secondo comma da art. 4, comma 1, L. R. 26/1988
7 Parole sostituite al secondo comma da art. 1, comma 1, L. R. 24/1989
8 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, comma 1, L. R. 50/1990
9 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 4, L. R. 48/1991
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 41/1992
11 Secondo comma abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 37/1993
CAPO III
Art. 20
I verbali di accertamento - relativi agli edifici destinati ad uso d' abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 e che sia conveniente riparare e rendere abitabili - redatti a seguito delle operazioni di rilevamento eseguite fino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero da svolgere su richiesta dei Sindaci, per gli edifici non precedentemente rilevati agli effetti della determinazione del contributo regionale, e sottoscritti dai componenti dei gruppi di rilevamento ed, eventualmente, controfirmati dai proprietari o da chi li rappresenta o ne cura gli interessi, sono trasmessi al Sindaco del Comune ove sono ubicati gli edifici da riparare.
Il Sindaco, previa convalida, comunica i verbali agli interessati, invitando questi ultimi a chiedere l' autorizzazione ad eseguire le opere di riparazione, con il contributo regionale.
All' interessato che non ritenga di accettare i risultati delle operazioni di rilevamento è data facoltà di ricorrere al Sindaco entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale di accertamento.
Il Sindaco decide sul ricorso entro 15 giorni dalla presentazione, su conforme parere di una Commissione di tre esperti, designati dal Consiglio comunale, dei quali uno espresso dalla minoranza.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, primo comma, L. R. 25/1978
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 23
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, verranno determinati i parametri per l' aggiornamento degli importi massimi, di cui al precedente comma, in relazione alle variazioni dei costi nel settore edile.
Limitatamente alle riparazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati o da assegnarsi in locazione, il contributo è concesso direttamente dall' Amministrazione regionale, per ciascun alloggio, in misura pari all' importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino al limite massimo di lire 7.500.000.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 22, primo comma, L. R. 25/1978
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, primo comma, L. R. 25/1978
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 25/1978
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, secondo comma, L. R. 35/1979
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, primo comma, L. R. 35/1979
6 Parole sostituite al primo comma da art. 22, primo comma, L. R. 35/1979
7 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 22, secondo comma, L. R. 35/1979
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1988
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 132, comma 1, L. R. 50/1990
11 Integrata la disciplina del primo comma da art. 59, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 24
L' erogazione del contributo suindicato può anche essere disposta, a seguito di espressa richiesta del beneficiario, a favore direttamente dell' Istituto di credito, il quale abbia, eventualmente, concesso prestiti od anticipazioni all' interessato per l' esecuzione dei lavori di riparazione, assistiti dal contributo regionale.
Nelle ipotesi, infine, previste dall' articolo 1577, secondo comma, del codice civile, l' erogazione del contributo ha luogo direttamente a favore del conduttore.
Il precedente comma si applica anche a favore degli affittuari coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri per le riparazioni delle abitazioni rurali e degli annessi rustici dai medesimi occupati, in quanto pertinenze di fondi rustici.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
2 Parole soppresse al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 55/1986
3 Parole aggiunte al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 55/1986
4 Parole soppresse al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 55/1986
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 8, L. R. 53/1984 nel testo modificato da art. 61, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 27
L' erogazione viene disposta per conto del beneficiario mediante emissione di ruolo di spesa fissa direttamente a favore degli Istituti di credito.
A tal fine, l' Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di Credito Fondiario e con gli Istituti di cui all' articolo 1 numeri 1 e 2, del RD 28 aprile 1938, n. 1165.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 25/1978
2 Secondo comma sostituito da art. 24, primo comma, L. R. 25/1978
3 Quarto comma sostituito da art. 25, primo comma, L. R. 25/1978
4 Quinto comma sostituito da art. 26, primo comma, L. R. 25/1978
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, primo comma, L. R. 25/1978
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, secondo comma, L. R. 35/1979
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 35/1979
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, secondo comma, L. R. 35/1979
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, primo comma, L. R. 35/1979
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 2/1982
11 Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 54/1982
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 55/1986
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1988
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 132, comma 1, L. R. 50/1990
16 Integrata la disciplina del primo comma da art. 135, comma 1, L. R. 50/1990
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
18 Terzo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 28
Al fine di sopperire al costo delle opere relative, ai beneficiari dei contributi in conto capitale, di cui al Capo II - articoli 15 e 16 - possono essere concessi sugli importi eccedenti i contributi medesimi, altresì, i contributi previsti all' articolo 27 sui mutui eventualmente contratti o da contrarre ai fini predetti.
Qualora i soggetti interessati alle opere di riparazione previste al Capo II, articolo 16, non rientrino in alcune delle categorie considerate dallo stesso articolo, agli stessi possono essere concessi i contributi di cui al comma precedente previa approvazione dei progetti esecutivi secondo quanto stabilito ai primi due commi dell' articolo 17.
L' ammissibilità ai contributi nel pagamento degli interessi, di cui all' articolo 27, è, infine, consentita anche per l' esecuzione delle opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, purché gli interessati occupassero effettivamente e stabilmente prima della data predetta un alloggio andato irrimediabilmente danneggiato o distrutto per effetto del sisma.
In tal caso l' accertamento delle opere da realizzare per il completamento verrà effettuato da un tecnico incaricato dal Comune sulla base del progetto approvato dal Sindaco e la valutazione delle stesse verrà effettuata tenendo conto di costi unitari a tal fine indicati dall' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 35/1979
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, secondo comma, L. R. 35/1979
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 35/1979
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 55/1986
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 28 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 27, primo comma, L. R. 25/1978
2 Articolo abrogato da art. 16, primo comma, L. R. 70/1978
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, primo comma, L. R. 25/1978
Art. 31
 
Anche in pendenza dell' approvazione del progetto e con effetto dall' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa degli eventi sismici equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi.
Note:
1 Parole implicitamente sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984
2 Aggiunti dopo il primo comma 3 commi da art. 6, primo comma, L. R. 55/1986
3 Derogata la disciplina del quarto comma da art. 52, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 32
Al fine di razionalizzare e di rendere meno onerosa, attraverso la redazione di progetti unitari, l' esecuzione delle opere di riparazione degli edifici danneggiati, i Sindaci dei Comuni interessati sono autorizzati a stipulare - con riguardo ad ambiti edilizi predeterminati - apposite convenzioni con le imprese, consorzi di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.
Alla progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori, nonché all' accertamento della regolare esecuzione degli stessi, provvede il Comune mediante personale dipendente ovvero attraverso il conferimento di incarichi a tecnici iscritti agli albi professionali.
I contributi spettanti per le opere di riparazione degli edifici compresi nelle convenzioni, di cui al primo comma del presente articolo ed al successivo articolo 34, hanno titolo ad essere concessi in via prioritaria.
Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 30, primo comma, L. R. 25/1978
2 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 31, primo comma, L. R. 25/1978
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 53/1984
CAPO IV
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 35
Fermo restando quanto previsto all' articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa relativa al personale necessario ai Comuni per l' espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalla presente legge, tenuto conto di quanto verrà disposto, ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera 1).
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 25, primo comma, L. R. 35/1979
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 1/1980
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 92/1981
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1983
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 3/1984
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1985
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 6/1985
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 8/1986
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 82, L. R. 55/1986
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 1/1988
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 69/1988
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 41/1992
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 40/1996
Art. 36
Le spese relative alle prestazioni ed agli adempimenti tecnici, comprese quelle per il funzionamento delle Commissioni per l' esame dei ricorsi avverso i risultati delle operazioni di rilevamento danni, demandate dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 27 agosto 1976, n. 46, e dalla presente legge ai Comuni interessati, sono a carico della Amministrazione regionale, la quale è autorizzata a tal fine, nonché per la concessione dei contributi in conto capitale previsti al Capo II - articoli 15 e 16 - e Capo III - articoli 21 e 23 - della presente legge, a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 15, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 38
Per gli immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni di cui all' articolo 12 bis, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, l'Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare, in presenza di comprovati motivi, prima che siano decorsi i cinque anni di cui al primo comma, l' alienazione ovvero il mutamento anche parziale della destinazione d' uso dell' immobile assistito dal contributo.
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 26, primo comma, L. R. 35/1979
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 68, quinto comma, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 38, L. R. 2/1982
3 Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 53/1984
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
5 Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 9, primo comma, L. R. 55/1986
6 Articolo interpretato da art. 31, quinto comma, L. R. 55/1986
7 Integrata la disciplina del primo comma da art. 31, L. R. 55/1986
8 Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 1, L. R. 50/1990
9 Parole soppresse al terzo comma da art. 6, comma 1, L. R. 50/1990
10 Integrata la disciplina del primo comma da art. 40, comma 1, L. R. 50/1990
11 Parole soppresse al primo comma da art. 102, comma 5, L. R. 50/1990
12 Parole aggiunte al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 48/1991
13 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 6, comma 1, L. R. 37/1993
14 Parole sostituite al quarto comma da art. 6, comma 1, L. R. 37/1993
15 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 15, L. R. 13/2002
CAPO V
 Norme finanziarie
Art. 40
 
Per gli oneri previsti dall' articolo 2 della presente legge viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 5323 con la denominazione: << Spese per la predisposizione e la realizzazione di un censimento dei fabbisogni abitativi delle zone terremotate >>.
Gli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, secondo comma, 32, secondo comma, e 36 della presente legge fanno carico al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.
Per gli oneri previsti dagli articoli 14 e 21 della presente legge vengono istituiti, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria IX:
- il capitolo 5322 con la denominazione: << Spese dirette per l' esecuzione di opere di riparazione strutturale, di adeguamento antisismico, di completamento e di restauro, degli edifici non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 >>;
- il capitolo 5324 con la denominazione: << Spese dirette per l' acquisizione di edifici danneggiati da riattare >>.

Gli oneri derivanti dagli articoli 15, 16, 23, 25, e 26 della presente legge fanno carico al capitolo 5372 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.
Gli oneri derivanti dall' articolo 35 della presente legge fanno carico, per il personale comandato non regionale, al capitolo 167 e per il personale assunto dai Comuni al capitolo 455 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti primo, quarto e quinto comma saranno determinati - ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare competente.
Note:
1 Terzo comma abrogato da art. 68, settimo comma, L. R. 25/1978
Art. 41
 
Per far fronte agli oneri derivanti dalla cessione dei contributi in conto interessi previsti dal primo e secondo comma dell' articolo 27 della presente legge e dall' articolo 28, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1977, un limite d' impegno di lire 10.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5211 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti con Istituti di credito, convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate dagli eventi tellurici dell' anno 1976, nonché per l' esecuzione delle opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 40.000 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 10.000 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede con il prelevamento di lire 28.000 milioni, di cui lire 7.000 milioni per l' esercizio 1977, dal << Fondo di solidarietà >> iscritto al capitolo 6990 e con utilizzo dello stanziamento di Lire 12.000 milioni, di cui Lire 3.000 milioni per l' esercizio 1977, iscritto al capitolo 5251, in relazione al disposto del precedente primo comma.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 42
 
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto interessi previsto dall' articolo 27, primo e terzo comma, e dall' articolo 28 della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1977, un limite di impegno di lire 2.400 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1982.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5212 con la denominazione << Contributi sugli interessi dei mutui a breve termine contratti con Istituti di credito convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate dagli eventi tellurici dell' anno 1976, nonché per l' esecuzione di opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 9.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 2.400 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia - del medesimo stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1982 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.