Art. 4
Qualora i lavori e le opere inerenti ad interventi di urgenza siano affidati in concessione, l' Assessorato regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, all' atto della concessione, corrisponderą anticipatamente la somma del 50 per cento dell' importo complessivo della concessione.
La somma anticipata sarą recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare eccede i due decimi dell' importo della concessione.
Il decreto di concessione comprenderą, oltre all' importo necessario per l' esecuzione delle opere e dei lavori, anche quello, in percentuale, necessario per le spese generali e per gli oneri di finanziamento.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 74/1983 nel testo modificato da art. 15, primo comma, L. R. 43/1985