Legge regionale 06 dicembre 1976, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Interventi per favorire lo sviluppo industriale.
Art. 6
 
Per le finalitā previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge č autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, un limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualitā relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:
- esercizio 1976 Lire 150 milioni
- esercizio 1977 " 300 "
- esercizio 1978 " 450 "
- esercizi 1979 e 1980 " 600 "
- esercizio 1981 " 450 "
- esercizio 1982 " 300 "
- esercizio 1983 " 150 "

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976, č istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI - il capitolo 6631 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle piccole e medie imprese industriali e delle imprese commerciali sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 150 milioni relativi all' annualitā autorizzata per l' esercizio 1976.
All' onere complessivo di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976 - 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976 (rubrica n. 7 - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1983 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.