Legge regionale 06 dicembre 1976, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Interventi per favorire lo sviluppo industriale.
Art. 5
 
Il contributo sarà revocato in caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi causa.
Limitatamente alle domande presentate da imprese commerciali o esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con esclusione di quelle già ammesse a contributo e per le quali sia intervenuto un provvedimento di revoca, i beni oggetto del contributo possono essere sostituiti da beni equivalenti, di valore non inferiore ai corrispondenti beni compresi fra quelli ammessi; in questo caso il contributo può essere confermato e l' obbligo di mantenere la destinazione commerciale deve essere stabilito, per la parte restante del periodo di contribuzione, in capo al nuovo bene.
Note:
1 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 6, comma 2, L. R. 42/1990
2 Primo comma sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992