Art. 3
All' onere complessivo di lire 5.000 milioni, autorizzato dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976 (Rubrica n. 5, partita n. 2 dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).